Progetto
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 12 pagine
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resa nota all’interessato secondo l’articolo 80m affinché possa esprimersi prima che venga emanata la decisione finale;
c. eliminare dagli atti del procedimento all’estero le informazioni o i mezzi di prova ottenuti mediante trasmissione anticipata, se l’assistenza giudiziaria è negata.
5La decisione incidentale prevista al capoverso 1 è comunicata all’Ufficio federale immediatamente e prima della trasmissione anticipata. Non è impugnabile separatamente.
Art. 80dter
Squadre investigative comuni
1L’autorità federale o cantonale preposta all’assistenza giudiziaria può costituire, tramite un accordo con la competente autorità giudiziaria straniera, una squadra investigativa comune per perseguire un determinato scopo al fine di condurre una o più istruzioni penali in uno o più Stati che partecipano alla squadra investigativa comune:
a. sulla base di una o più domande d’assistenza,
b. per un periodo limitato con la possibilità di proroga.
2Una squadra investigativa comune può essere costituita in particolare nell’ambito di un’istruzione penale difficile o complessa che comporta l’impiego di ingenti mezzi, riguarda uno o più altri Stati ed esige un’azione coordinata e concentrata. L’accordo di costituzione della squadra investigativa comune è comunicato all’Ufficio federale.
3La trasmissione anticipata di informazioni o mezzi di prova che si trovano sul territorio svizzero è retta dall’articolo 80dbis.
4La squadra investigativa comune è sotto la responsabilità di un rappresentante della competente autorità penale preposta all’assistenza giudiziaria che partecipa alla squadra investigativa comune per lo Stato sul cui territorio si svolgono gli atti d’istruzione.
5Nel costituire una squadra investigativa comune vanno fissati i seguenti punti:
a. il nome delle autorità penali preposte all’assistenza giudiziaria svizzere e straniere, il nome del responsabile di ciascuno Stato e i nomi degli altri membri della squadra investigativa comune compresa la loro funzione o le istruzioni penali in questione,
b. i fatti oggetto delle istruzioni penali,
c. lo Stato o gli Stati sul cui territorio la squadra investigativa comune investiga secondo il relativo diritto nazionale,
d. la durata della squadra investigativa comune con la data in cui viene sciolta,
e. lo scopo della squadra investigativa comune e i reati perseguiti. Se necessario, l’accordo può essere adattato in funzione dell’intervento, in particolare possono essere aggiunti alla squadra investigativa comune anche altri membri partecipanti,
f. i nomi di eventuali esperti o ausiliari che non sono membri della squadra investigativa comune, segnatamente coloro che provengono da altri servizi