Progetto
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 12 pagine
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Allegato (Art. 2)
Modifica di altri atti normativi
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Legge federale del 25 settembre 20153 sulle attività informative
Ingresso
visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale4,
Art. 74 cpv.. 4, 4bis, 4ter, 6 , 6bise 7
4Chiunque partecipa sul territorio svizzero a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi vietati secondo il capoverso 1, mette a disposizione risorse umane o materiali oppure recluta adepti, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.
4bisChiunque organizza sul territorio svizzero azioni propagandistiche a sostegno di una delle organizzazioni o di uno dei gruppi vietati secondo il capoverso 1 o dei suoi obiettivi oppure promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.
4terIl giudice può attenuare la pena (art. 48a CP5), se l’agente si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività del gruppo o dell’organizzazione.
6Abrogato
6bisIl perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi 4, 4bise 5 sottostanno alla giurisdizione federale.
7Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al SIC tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.
2. Codice penale6
Art. 28a cpv. 2 lett. b
2Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:
3FF 2015 5925
4RS 101