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Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 12 pagine
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b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115—117 del presente Codice o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141–143a e 153–156 del presente Codice, degli articoli 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305tere 322septiesdel Codice penale svizzero14, come pure ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195115 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
Art. 52
Confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale o terroristica
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta (art. 260terdel Codice penale svizzero16) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.
5. Legge federale del 20 marzo 198117 sull’assistenza in materia penale
Inserire alla fine della sezione 2
80dbis
Trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova
1Prima di emanare una decisione finale, la competente autorità cantonale o federale può prendere qualsiasi provvedimento di assistenza necessario al procedimento all’estero e trasmettere in anticipo le informazioni e i mezzi di prova raccolti in relazione alla prevenzione o al perseguimento di un reato che può dar luogo a estradizione:
a. se l’interesse del procedimento lo esige, in particolare per tutelarne la natura confidenziale; o
b. per evitare un pericolo serio e immediato, in particolare legato alla commissione di un reato di terrorismo.
2La trasmissione può essere spontanea o su domanda.
3La comunicazione all’interessato è rimandata.
4La trasmissione anticipata di cui al capoverso 1 presuppone che l’autorità richiedente si impegni previamente a:
a. utilizzare le informazioni o i mezzi di prova solamente per fini investigativi e in nessun caso per richiedere, motivare o pronunciare una decisione di chiusura;
b. informare la competente autorità federale o cantonale, non appena lo permette il procedimento all’estero, che la trasmissione anticipata può essere
14RS 311.0
15 RS 812.121
16 RS 311.0
17 RS 351.1