Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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L’articolo 5 della Convenzione39 è pertanto contemplato dal diritto svizzero vigente.

Articolo 6 Reclutamento per il terrorismo

L’articolo 6 della Convenzione impone agli Stati contraenti di qualificare come reato il sollecitare40 una persona a commettere o a partecipare a un reato di terrorismo o ad aderire a un gruppo al fine di commettere un tale reato. Le Parti sono libere di definire l’espressione «sollecitare» ai sensi del diritto interno. Il reato è considerato compiuto non appena il reclutatore ha portato a termine quanto ritiene necessario per il reclutamento41.

Il reclutamento ai fini dell’adesione a un gruppo terroristico è parzialmente coperto dall’articolo 260terCP42, che oltre alla partecipazione punisce il sostegno fornito da una persona43 a un’organizzazione criminale. Di norma un’organizzazione di stampo terroristico44 rientra tra le organizzazioni criminali se sussistono gli elementi di segretezza e di sufficiente struttura costitutivi di reato. È considerato sostegno ogni contributo sostanziale al rafforzamento dell’organizzazione, ad esempio sul piano logistico o del personale45. Se il reclutamento è ad opera di un membro dell’organizzazione, la punibilità deriva dalla qualità di membro46. Se il reclutamento avviene in Svizzera, sono competenti per il perseguimento penale le autorità svizzere anche se l’organizzazione svolge le sue attività soltanto all’estero47.

Per quanto riguarda i gruppi vietati Al-Qaïda, Stato Islamico e le organizzazioni associate si applica la norma penale dell’articolo 2 della relativa legge federale48, secondo cui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque sostiene le attività di queste organizzazioni, incluso chi recluta nuovi membri.

Il diritto vigente non soddisfa completamente i requisiti della Convenzione49 dal momento che non punisce il tentativo di reclutamento. La dottrina vigente e la volontà del legislatore rifiutano la punibilità del tentativo, dell’istigazione e della complicità con riferimento all’articolo 260terCP e la conseguente estensione della punibilità al tentativo di sostegno a un’organizzazione criminale. In base al diritto svizzero vigente questo comportamento resta impunito50, a meno che non si tratti di

39 Per l’articolo è possibile formulare una dichiarazione o una riserva.

40 Nelle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa "to solicit" (EN) e "solliciter" (FR).

41 Cfr. n. 109 e 112 RE. Non è necessario che il reclutato compia un reato o aderisca effettivamente a un gruppo terroristico.

42 Organizzazione criminale, in particolare n. 1 cpv. 1.

43 In questo caso può trattarsi anche di una persona estranea all’organizzazione.

44 Secondo la giurisprudenza sono da considerarsi organizzazioni criminali anche i gruppi islamici (Stato islamico, Martiri per il Marocco, la rete Al-Qaïda), il gruppo kosovaroalbanese ANA, le organizzazioni turche Partito comunista della Turchia/Marxistaleninista (TKP/ML) e Armata di Liberazione Turca degli Operai e dei Contadini (TIKKO), le Brigate rosse italiane e l’ETA basca (DTF 132 IV 132 segg., sentenza del Tribunale federale del 23 feb. 2016 (1C_644/2015), sentenza del Tribunale penale federale del 18 mar. 2016; SN.2016.5).

45 Cfr. H. Baumgartner, in: Basler Kommentar (2013), n. 12 ad art. 260ter.

46 L’azione di sostegno rientra nella qualità di membro.

47 Al contrario, se il sostegno avviene all’estero, deve sussistere almeno l’intento dell’organizzazione di diventare attiva in territorio svizzero, cfr. art. 260ter n. 3 CP.

48 RS 122.0

49 Art. 9 par. 2 della Convenzione.

50 FF 1993 III 215; Baumgartner, in loc. cit.., n. 12 ad art. 260ter; Trechsel/Vest, in loc. cit., n. 15 ad art. 260ter.