Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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un tentativo di reclutamento a favore di una delle organizzazioni vietate ai sensi della summenzionata legge federale.
Una riserva da parte svizzera in merito a tale aspetto della punibilità potrebbe essere considerata inammissibile in quanto incompatibile con lo scopo e l’oggetto della Convenzione51.
Alla luce della parziale impunibilità di determinati atti preparatori di attività terroristiche e in favore di una legislazione specifica e chiara nell’ambito del reclutamento a fini terroristici, si propone l’introduzione di una nuova disposizione penale che copra esplicitamente tale fattispecie (cfr. cap. 4.2 per dettagli sulla nuova norma). La creazione di un’apposita disposizione garantisce il rispetto del principio di determinatezza del testo normativo e la punibilità di atti partecipatori e i tentativi di commettere reato secondo regole aventi validità generale.
Dall’analisi di diritto comparato del 22 settembre 2016 a cura dell’Istituto svizzero di diritto comparato a Losanna sul reclutamento e la formazione di terroristi52, risulta che Danimarca, Germania e Italia qualificano esplicitamene come reato il reclutamento a fini terroristici e lo puniscono con una pena detentiva. Anche in Austria è punito, tuttavia il legislatore non ha normato esplicitamente la punibilità. Infine, anche il diritto francese comprende una fattispecie penale per il reclutamento a fini terroristici, tuttavia, si distingue dagli altri Paesi in quanto non considera come reato il puro reclutamento, ma il fatto che l’autore del reato porti una persona a partecipare promettendole una contropartita o minacciandola.
Oltre alle prescrizioni menzionate, in questi Paesi possono essere applicate altre fattispecie penali che non riguardano tuttavia nello specifico il reclutamento a fini terroristici; è il caso, ad esempio, del reato di provocazione e pubblica esaltazione di atti terroristici in Francia e della diffusione di materiale propagandistico di associazioni incostituzionali in Germania.
Le autorità di perseguimento penale della Confederazione rilevano diverse difficoltà nell’ambito di inchieste penali condotte a causa di atti compiuti in preparazione di attività terroristiche. Se manca o non è possibile dimostrare il legame con un’organizzazione criminale può risultare impossibile ordinare misure di sorveglianza ai sensi del diritto processuale penale. L’introduzione di una norma penale specifica che non si riferisca necessariamente a un’organizzazione terroristica creerà una base legale più adatta per i procedimenti.
La Convenzione non prevede come reato il reclutamento passivo (l’«essere reclutato») a fini terroristici; agli Stati è tuttavia lasciata la possibilità di introdurre una simile punibilità fatta salva la garanzia dei principi della proporzionalità e dello Stato di diritto. Diversi Stati hanno fatto uso di questa prerogativa, mentre altri hanno preferito rinunciare a rendere punibile il reclutamento.
La Danimarca e l’Italia prevedono esplicitamente una pena per il reclutamento passivo nella stessa disposizione che punisce quello attivo; il quadro sanzionatorio è in entrambi i Paesi meno severo che per il reclutamento attivo. Austria, Francia e Germania non dispongono invece di una norma specifica per il reclutamento passivo
51 Cfr. commenti ad art. 1 della Convenzione.
52 Oggetto dell’analisi sono state Austria, Danimarca, Francia, Germania e Italia. La perizia è consultabile sul sito dell’Istituto svizzero di diritto comparato all’indirizzo http://www.isdc.ch/media/1344/e-2017-02-15-156-strafbarkeit-publication.pdf. Per un riassunto, consultare la newsletter n. 42, reperibile all’indirizzo http://www.isdc.ch/media/1304/newsletter-new-year-edition-2017_final.pdf.