Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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che, a seconda dell’ordinamento giuridico e del caso specifico, può ricadere nella fattispecie punibile della partecipazione a un’organizzazione terroristica.

La criminalizzazione del reclutamento passivo comporta un’anticipazione molto ampia della punibilità e severi requisiti probatori: da un lato, è quasi impossibile provare l’intima risoluzione del reclutato di partecipare all’attività o al gruppo in questione; dall’altro, sussiste una considerevole mancanza di chiarezza del reclutato anche in merito alle proprie idee sulle conseguenze della sua adesione. Inoltre, va valutato cosa è opportuno punire: la semplice decisione di mettersi a disposizione in vista di un compito in parte indefinito, senza attività concrete ed esternamente visibili, comporta già un potenziale di rischio sufficiente per avviare un procedimento penale?

Si ritiene che il dispositivo legislativo penale non vada ancora applicato53 nel caso del semplice consenso al reclutamento54, poiché il pericolo potenziale per la sicurezza pubblica e per la popolazione è minimo in questa fase. Vi sono altre misure e possibilità legislative, basate anche sulla nuova legge sulle attività informative55, per raccogliere informazioni sulla situazione complessiva al fine di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Diversamente, se l’interessato ha già concretamente iniziato i preparativi per organizzare un reato o per aderire a un’organizzazione al fine di perpetrare un reato, ne risulta una diversa valutazione e sussiste punibilità già in base al diritto vigente. Se il reclutamento si manifesta nella partecipazione dell’interessato a formazioni o a viaggi a fini terroristici si applica il nuovo articolo 260sexiesAP-CP56.

Si propone pertanto di introdurre esplicitamente la punibilità del reclutamento per terrorismo in una nuova norma penale e di rinunciare ad anticipare ulteriormente la punibilità del reclutato.

Articolo 7 Addestramento per il terrorismo

L’articolo 7 impone alle Parti di qualificare come reato la fornitura di istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi e sostanze pericolose nonché l’impartire altri metodi o tecniche specifici, al fine di commettere o contribuire a commettere uno dei reati di terrorismo, nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo. Ai sensi della Convenzione si considerano armi i dispositivi da cui fuoriescono agenti tossici o biologici, radiazioni o radioattività e che rappresentano un pericolo per la vita e l’integrità fisica o per la proprietà57. Nel contesto del principio di determinatezza, l’indicazione «di altri metodi o tecniche specifiche» risulta problematica dato che non viene creato un legame costitutivo di reato con uno strumento o una procedura concreti. L’articolo 7, i cui effetti sono molto ampi, va pertanto applicato con particolare riguardo del

53 Concetto dell’ultima ratio. In questa fase è invece molto più importante svolgere attività di informazione e raccogliere e scambiare con i partner stranieri quante più informazioni possibili sulle procedure, le strutture e gli individui.

54 Ovviamente non per un reato concreto o pianificato. In questo caso va verificato se sussiste un atto preparatorio punibile o complicità nel tentativo di commettere un reato principale.

55 Legge federale sulle attività informative; FF 2015 5925

56 Cfr. cap. 4.2 e i commenti all’art. 7, in cui è proposta la punibilità sia di chi addestra al terrorismo, che di chi riceve l’addestramento.

57 N. 120 RE.