Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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principio di proporzionalità di cui all’articolo 12 paragrafo 2 della Convenzione nonché della sua specifica essenza58.
Non è, ad esempio, considerata addestramento ai sensi dell’articolo 7 la pubblicazione non richiesta di piani di costruzione di esplosivi in Internet o di istruzioni per maneggiare armi, se l’autore non dispone di informazioni sui destinatari e sull’uso pianificato dell’informazione a fini delittuosi59.
Nella misura in cui vi è un legame con un raggruppamento che persegue fini terroristici, si applica la fattispecie dell’organizzazione criminale o del sostegno alla stessa. Se si tratta dell’addestramento o delle istruzioni per un atto di violenza criminale sufficientemente specifico contro persone o istituzioni60, va verificato se sussiste un atto preparatorio punibile secondo l’articolo 260bisCP. Il presupposto è che l’atto sia stato sistematico e protratto per un certo lasso di tempo e così avanzato che il fine delittuoso sia oggettivamente riconoscibile e il comportamento finalizzato al conseguimento di uno dei reati elencati della rispettiva disposizione del CP61. Una mera idea non basta62. Il luogo, l’ora e il tipo di reato non devono tuttavia ancora essere precisati.
Nel caso di un atto di terrorismo concretamente pianificato, al quale si viene addestrati, va esaminato l’aspetto dell’istigazione e della complicità63. Quest’ultima, quale promozione sottesa di un reato principale, non richiede causalità rigorosa nel senso di una conditio sine qua non e non presuppone che il reato principale sia portato a termine. Resta invece impunito il tentativo di complicità64.
Il contenuto dell’articolo 7 della Convenzione è pertanto contemplato da diverse fattispecie del diritto penale svizzero in vigore. Non vi è invece un comportamento punibile se l’addestramento al terrorismo non ha luogo nell’ambito o a favore di un’organizzazione terroristica oppure in vista di un reato concretamente pianificato o riconoscibile come tale ai suoi primordi, ovvero se l’addestramento avviene per così dire «preventivamente», senza un legame con un reato principale meglio specificabile. Anche le disposizioni degli articoli 224 e 226 capoverso 3 CP si riferiscono soltanto a una parte della punibilità ai sensi della Convenzione65. Alla luce di ciò, si propone la creazione di una nuova norma penale che qualifichi esplicitamente come reato l’addestramento al terrorismo. Si ritiene appropriata una categorizzazione tra i reati contro la pace pubblica66. In considerazione delle analogie tra il reclutamento e l’addestramento per il terrorismo le due fattispecie potrebbero essere redazionalmente unite. Nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 7 della Convenzione
58 Fornitura di istruzioni riguardanti attività immediatamente pericolose o sostanze o strumenti pericolosi.
59 Deriva dal testo della disposizione («...nella consapevolezza...») e dal principio della Convenzione secondo cui una minaccia ipotetica non costituisce motivazione sufficiente della punibilità.
60 Si possono presupporre tali reati in considerazione delle attività terroristiche in questione.
61 Trechsel/Vest, 2013, n. 5 ad art. 260bis. In particolare, si tratta dei reati di omicidio intenzionale, lesioni gravi, sequestro di persona e rapimento, presa d’ostaggio, incendio intenzionale, assassinio e rapina.
62 Baumgartner, 2013, n. 11 ad art. 260bis.
63 Art. 24 e 25 CP
64 Cfr. Trechsel/Vest, 2013, n. 8 ad art. 25. Il tentativo di istigazione è però punibile.
65 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, istruzioni per l’uso di materie esplosive o gas velenosi.
66 Art. 258 segg. CP; appare meno adatto l’inserimento tra i reati di comune pericolo (art. 221 segg. CP).