Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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possono essere elaborate le osservazioni67 delle autorità federali di perseguimento penale. Anche in questo caso sarà importante procedere all’anticipazione della punibilità con la necessaria determinatezza e la dovuta moderazione.
Così come per il reclutamento, la Convenzione non criminalizza l’atto di ricevere (passivamente) un addestramento al terrorismo. Tale obbligo è formulato invece nell’articolo 3 del Protocollo addizionale68. Diversi Stati europei hanno già sfruttato tale possibilità.
Danimarca, Italia e Austria hanno esplicitamente inserito nella loro legislazione penale e qualificato come reato l’addestramento attivo e passivo. L’Austria punisce inoltre anche la messa a disposizione di istruzioni e lo studio autonomo (passivo), mentre il diritto francese e italiano qualificano come reato l’autoformazione a fini terroristici. L’addestramento di per sé è punibile in Francia soltanto se le informazioni si riferiscono alla produzione di ordigni distruttivi. In Germania, infine, sia l’addestramento attivo sia quello passivo sono regolati soltanto parzialmente dal diritto penale. Non vi è una fattispecie unica ed esplicita, ma più fattispecie penali che includono settori parziali della punibilità69.
Anche l’introduzione del reato di addestramento al terrorismo è legato a un’anticipazione della punibilità. Contrariamente all’aspettopassivo dell’essere reclutato, la fattispecie non è però limitata a una decisione intima dell’autore del reato, ma consiste in un comportamento riconoscibile dall’esterno dell’interessato che persegue un addestramento terroristico70. Oltre a questi criteri obiettivi, si può anche presumere che, successivamente, l’interessato riceve informazioni riguardanti il tipo, il contenuto, l’orientamento e lo scopo dell’addestramento e può quindi farsi un’idea delle conseguenze delle sue azioni71. È quindi lecito supporre che la persona addestrata al terrorismo rappresenti un pericolo potenziale notevolmente maggiore che giustifica l’applicazione del diritto penale.
Di conseguenza, per l’attuazione dell’articolo 3 del Protocollo addizionale e dell’articolo 7 della Convenzione, si propone di qualificare come reato sia l’atto di impartire un addestramento terroristico sia quello di riceverlo.
Articolo 8 Irrilevanza della commissione di un reato di terrorismo
Secondo l’articolo 8 della Convenzione, affinché un atto sia punibile secondo gli articoli da 5 a 7, non è necessario che sia effettivamente commesso un reato di terrorismo.
La disposizione non pone problemi di attuazione specifici per quanto riguarda la pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo72 dal momento che il diritto svizzero prevede che sia punita indipendentemente dal fatto che il reato principale sia stato effettivamente commesso. In considerazione della proposta estensione del diritto penale e dell’introduzione di una disposizione penale specifica contro l’addestramento e il reclutamento di terroristi, anche in questo caso la punibilità è
67 Cfr. anche i commenti ad art. 6 della Convenzione.
68 Cfr. cap. 3.
69 P. es., attività di spionaggio a fini di sabotaggio o istruzioni per commettere un grave atto di violenza che minaccia la sicurezza dello Stato.
70 Nell’uso di sostanze pericolose o armi o nell’uso di altre tecniche pericolose, cfr. formulazione dell’art. 7 della Convenzione.
71 Contrariamente all’aspetto passivo del reclutamento.
72 Art. 5 della Convenzione