Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

garantita indipendentemente dall’effettiva commissione di un reato di terrorismo. Il diritto vigente e le modifiche proposte soddisfano così i requisiti dell’articolo 8 della Convenzione.

Articolo 9 Reati accessori

Le Parti sono tenute a punire la partecipazione in qualità di complice od organizzatore a uno dei reati previsti dalla Convenzione73, il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 6 e 774 e il contributo alla commissione di uno dei reati di cui alla Convenzione da parte di un gruppo di persone.

Rendere punibile la partecipazione non comporta alcuna difficoltà in riferimento all’articolo 5 della Convenzione, che è già coperto da una fattispecie indipendente del diritto svizzero75. Se per l’attuazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione viene creata un’apposita fattispecie, come proposto, ad essa sono applicate le regole generali del diritto nazionale in materia di tentativo e partecipazione. I requisiti posti dall’articolo 9 della Convenzione sono così soddisfatti76.

Secondo l’articolo 9 numero 1 lettera c, l’atto di contribuire alla commissione di un reato previsto dalla Convenzione da parte di un gruppo di persone va qualificato come reato. Il contributo a favore del gruppo deve essere intenzionale ed essere prestato al fine di sostenere lo scopo criminale del gruppo (i) o nella consapevolezza dell’intento criminale del gruppo (ii)77. Questo requisito è soddisfatto dal diritto vigente e dalle modifiche proposte con l’avamprogetto. L’attuale disposizione contro le organizzazioni criminali78 non costituisce uno strumento efficace soltanto contro le strutture mafiose, ma, in base alla giurisprudenza costante e alla dottrina, si applica anche alle organizzazioni terroristiche79. La legge punisce sia la partecipazione che il sostegno a un’organizzazione di questo tipo. È considerato sostegno ogni contributo determinante al rafforzamento dell’organizzazione, anche se non si è contribuito a un reato concreto e l’attività prestata è di per sé neutrale e legale80.

La qualifica come reato della partecipazione e del sostegno va integrata con una modifica della formulazione dell’articolo 260terCP, connessa a un’estensione modesta della punibilità, e un disciplinamento esplicito della punibilità del sostegno e della partecipazione a un’organizzazione terroristica81. Sono così soddisfatti i requisiti posti dall’articolo 9 numero I lettera c della Convenzione.

Articolo 10 Responsabilità degli enti giuridici

Le Parti si impegnano ad assicurare la responsabilità degli enti giuridici che partecipano ai reati previsti dalla Convenzione. Tale responsabilità può essere penale, civile

73Art. 9 n. 1 lett. a e b

74Art. 9 n. 2

75Art. 259 CP

76Il diritto vigente, senza specifiche disposizioni penali integrative, risponderebbe in gran

parte alle esigenze dell’art. 9, ma vi sarebbero alcune lacune.

77Alla base di questa norma vi sono le due convenzioni delle Nazioni Unite per la repressione

del finanziamento del terrorismo e degli attentati terroristici con esplosivo; RS 0.353.22 e

RS 0.353.21.

78 Art. 260ter CP

79 Cfr. anche le spiegazioni riportate nel cap. 3.1.

80 P. es. la fornitura di servizi IT per un gruppo di cui si conosce l’orientamento delittuoso.

81 Cfr. al riguardo il cap. 4.