Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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può inoltre ricorrere alle misure di diritto civile e amministrativo previste dalla Convenzione.
Articolo 11 Sanzioni e misure
Gli Stati parte hanno l’obbligo di perseguire i reati previsti dalla Convenzione con sanzioni adeguate, efficaci e dissuasive. Il diritto svizzero vigente adempie tale requisito in quanto, per tutti questi atti, è prevista una pena privativa della libertà. In conformità all’articolo 11 paragrafo 3 anche le persone giuridiche sono soggette a sanzioni o misure appropriate, che possono essere penali o di altra natura, compresa quella pecuniaria. Il diritto svizzero soddisfa tali requisiti.
Articolo 12 Condizioni e salvaguardia
La norma impone agli Stati di rispettare i diritti umani89 e stabilisce i principi di necessità e proporzionalità90 cui devono essere subordinate la criminalizzazione dei reati e la prevenzione del terrorismo in conformità con la Convenzione. Al rispetto di questi due principi è assegnata particolare importanza nel merito dell’attuazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione, motivo per cui le nuove disposizioni penali proposte stabiliscono una punibilità anticipata chiaramente definita e proporzionata.
Articolo 13 Protezione, risarcimento ed assistenza alle vittime del terrorismo
Le Parti sono tenute ad adottare misure per proteggere e sostenere le vittime del terrorismo, ad esempio l’aiuto finanziario e il risarcimento per le vittime e i loro familiari.
Secondo la legge federale del 23 marzo 200791 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), hanno diritto all’aiuto alle vittime coloro che sono stati lesi direttamente nell’integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato commesso in Svizzera – indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato rintracciato – e i congiunti della vittima92. L’esecuzione della legge spetta ai Cantoni. In caso di eventi straordinari la Confederazione può accordare indennità ai Cantoni toccati e coordinare la collaborazione tra le istituzioni93. L’aiuto alle vittime comprende la consulenza, l’aiuto immediato e a lungo termine, contributi alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l’indennizzo e la riparazione morale94. I requisiti di cui all’articolo 13 della Convenzione sono quindi soddisfatti.
Articolo 14 Giurisdizione
Ogni Parte è tenuta a stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla Convenzione quando il reato è commesso sul suo territorio, a bordo di una nave battente bandiera della Parte o di aeromobile immatricolato nella Parte o quando il reato è commesso da un suo cittadino.
89 Par. 1
90 Par. 2, cfr. anche n. 150 seg. RE.
91 RS 312.5
92 Art. 1 LAV
93 Art. 32 LAV
94 Art. 2 LAV