Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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Queste norme sulla giurisdizione sono conformi al diritto svizzero vigente in cui sono ancorati i principi di territorialità, di bandiera e della personalità attiva95. Quest’ultimo si applica ai reati commessi all’estero, se l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso96. La Convenzione non prevede di limitare la giurisdizione a comportamenti che sono punibili dove sono stati commessi; tuttavia, il Parlamento svizzero ha già rinunciato al principio della doppia punibilità97 per i reati qui considerati e gli viene proposto di fare lo stesso anche per le nuove disposizioni penali in materia di reclutamento, addestramento e viaggi a fini di terrorismo98. I giudici svizzeri saranno pertanto competenti per atti considerati reati ai sensi della Convenzione e commessi all’estero se l’autore si trova in Svizzera o se il reato è rivolto contro il nostro Paese. Di conseguenza, non è necessario presentare una riserva per questo articolo.

Ai sensi della Convenzione, le Parti possono99 stabilire la propria giurisdizione anche in altri casi, ad esempio quando il reato è commesso da un apolide che dimora abitualmente sul loro territorio. Il diritto svizzero vigente si avvale in parte100 di questa possibilità.

L’assegnazione della giurisdizione alla Svizzera nei casi in cui il presunto autore di un reato ai sensi della Convenzione si trovi sul suo territorio e non sia estradato non è una novità. Vari accordi, segnatamente quelli contro il terrorismo, prevedono già l’obbligo di avviare la procedura di estradizione o in alternativa un procedimento penale, in applicazione del principio «aut dedere aut iudicare» (estradare o perseguire). In questo senso, l’articolo 14 paragrafo 3 è combinato con l’articolo 18 della Convenzione, che disciplina il principio di cui sopra101.

Articolo 15 Obbligo di indagine

Se informate della presenza sul proprio territorio dell’autore di un reato, le Parti hanno l’obbligo di esaminare il caso e, se necessario, di assicurare la presenza di costui ai fini di un’indagine penale o dell’estradizione. L’articolo 15 paragrafo 1 prevede un obbligo di indagine nei casi in cui lo Stato riceve informazioni, generalmente da Interpol, sull’autore o presunto autore di un reato ai sensi della Convenzione. Il paragrafo 2 descrive le misure per garantire la presenza di questa persona ai fini dell’azione penale o dell’estradizione. Queste misure servono soprattutto a

95 Art. 3 CP (in combinato disposto con art. 97 della legge federale sulla navigazione aerea, RS 748.0, e art. 4 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, RS 747.30).

96 Principio della doppia punibilità, art. 7 cpv. 1 lett. a CP. L’atto è punibile anche se il luogo in cui è stato commesso non soggiace ad alcuna giurisdizione penale.

97 Cfr. p. es. art. 5, 185 o 264m CP.

98 Cfr. cap. 4.2.

99 Non sono però vincolati a farlo, art. 14 cpv. 2.

100 Art. 4, 6 e 7 CP

101 Il rimando ai commenti ad art. 18 vale in particolare: a) in relazione al fabbisogno della Svizzera di informazioni dello Stato richiedente se la Svizzera avvia una procedura di estradizione o un procedimento penale; b) se la persona da estradare ha la cittadinanza svizzera e non acconsente all’estradizione ai sensi dell’articolo 7 AIPM; c) se non è garantito il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo o dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2); d) in relazione al fatto che, anche senza la Convenzione, su richiesta dello Stato in cui è stato commesso il reato la Svizzera può procedere penalmente in sua vece quando l’estradizione non è consentita (perseguimento penale in via sostitutiva secondo l’art. 85 segg. AIMP).