Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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impedire la fuga della persona interessata. La Svizzera soddisfa le condizioni stabilite dalla Convenzione: la legislazione nazionale prevede l’arresto della persona nel corso della procedura di estradizione102.

Articolo 16 Non applicabilità della Convenzione

L’articolo 16 limita il campo di applicazione materiale della Convenzione non appena viene a mancare l’aspetto internazionale. La Convenzione, in particolare per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria e l’estradizione103, non si applica quando il reato è commesso all’interno di un solo Stato, il presunto autore è cittadino di tale Stato e si trova sul suo territorio e quando nessun altro Stato ha motivo per affermare la propria giurisdizione104.

Articolo 17 Cooperazione internazionale in materia penale

Questo articolo si concentra sulla cooperazione giudiziaria in materia penale105 nelle indagini e nei procedimenti penali riguardanti i reati previsti dalla Convenzione. L’articolo 17 paragrafo 1 impone l’obbligo contenuto in quasi tutti i trattati internazionali multilaterali e bilaterali di assistenza giudiziaria in materia penale, compresa l’estradizione, per cui le Parti possibile nelle indagini e nei procedimenti penali riguardanti i reati di cui alla Convenzione.

L’articolo 17 paragrafo 2 stabilisce che le parti cooperano in conformità con i trattati vigenti e in base alla loro legislazione nazionale, secondo il principio di diritto internazionale «pacta sunt servanda106». In Svizzera, la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria penale e di estradizione è già possibile senza un trattato sulla base della legge sull’assistenza internazionale in materia penale107.

Per quanto riguarda l’articolo 17 paragrafo 3 disciplinante l’assistenza reciproca relativa ai reati per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile secondo l’articolo 10 della Convenzione, la Svizzera coopera anche ai sensi della giurisprudenza costante, segnatamente nel contesto di perquisizioni, blocco dei conti, confisca dei documenti, sequestro preventivo di oggetti o valori, e di informazioni raccolte per le quali l’autorità di esecuzione svizzera si pronuncia sulla messa a disposizione alle autorità straniere108. In questo senso, la Svizzera adempie agli obblighi della Convenzione in materia.

Per quanto riguarda l’articolo 17 paragrafo 4 della Convenzione secondo cui possono essere previsti ulteriori meccanismi di condivisione delle informazioni o delle

102 Art. 47 segg. AIMP e in particolare DTF 111 IV 108.

103 N. 183 RE

104 Secondo art. 14 par. 1 o 2.

105 Ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG; RS 0.351.1) e, per la Svizzera, del relativo Secondo Protocollo addizionale (PAII CEAG; RS 0.351.12), della Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.1) e dei relativi quattro Protocolli addizionali (RS 0.353.11; RS 0.353.12; RS 353.13 e RS 0.353.14) e degli accordi multilaterali e bilaterali in materia di assistenza giudiziaria penale e di estradizione stipulati tra le Parti.

106 «Gli accordi vanno rispettati».

107 Art. 1 AIMP

108 Segnatamente DTF 137 IV 134; 133 IV 40; 129 II 269 consid. 2; 116 Ib 456 consid. 3b o

107 Ib 260 consid. 2c.