Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

subordina l’estradizione di cittadini svizzeri al loro consenso scritto, che è revocabile fintanto che non sia ordinata la consegna. Senza tale consenso, si procede all’azione penale contro la persona come richiesto ai sensi dell’articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione.

Articolo 19 Estradizione

L’articolo 19 paragrafo 1 è una clausola usuale contenuta in molti strumenti contro il terrorismo e la criminalità internazionale. Questa disposizione impone alle Parti di considerare i reati definiti dalla Convenzione come reati passibili di estradizione in virtù dei trattati applicabili in materia.

La disposizione potestativa di cui all’articolo 19 paragrafo 2 è irrilevante per la Svizzera che, in base al suo diritto interno117 e a determinate condizioni legali, può già procedere all’estradizione senza un apposito trattato.

Ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 3, le Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono tra di esse le infrazioni previste dalla Convenzione come reati passibili di estradizione alle condizioni previste dalla legislazione della Parte che riceve la domanda. In Svizzera, la procedura di estradizione è disciplinata dalla AIMP che prevede siano soddisfatte diverse condizioni quali una pena minima, la doppia punibilità e il rispetto delle garanzie della CEDU e del Patto ONU II118.

L’articolo 19 paragrafo 4 è una clausola usuale relativa alla giurisdizione119, contenuta in diversi altri strumenti internazionali120, il cui fine è facilitare la cooperazione per evitare che l’autore di un reato incluso nella Convenzione possa eludere il perseguimento penale.

L’articolo 19 paragrafo 5 è in combinato con l’articolo 26 paragrafo 2 e corrisponde alla prassi sviluppata nell’ambito di vari strumenti di diritto internazionale per migliorare la cooperazione internazionale in materia di reati terroristici. Una delle sue conseguenze è la modifica dell’articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione europea di estradizione e di altri trattati bilaterali che non corrispondono alla presente Convenzione. La Svizzera procede a questi adeguamenti da molti anni.

Articolo 20 Esclusione della clausola di eccezione politica

L’articolo 20 disciplina la «spoliticizzazione» dei reati di terrorismo di cui alla Convenzione relativamente all’assistenza giudiziaria e all’estradizione. Questa clausola segue una tendenza iniziata con l’approvazione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo121 nel gennaio 1977. L’ONU ha confermato questa tendenza nei successivi accordi contro il terrorismo122. I reati di terrorismo sono così

117 Art. 32 segg. AIMP

118 Art. 2 e 32 segg. AIMP

119 Art. 14 della Convenzione

120 Segnatamente l’art. 11 par. 4 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (RS 0.353.22) o art. 13 par. 4 della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (RS 0.353.23).

121 RS 0.353.3

122 Segnatamente la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e la Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo (RS 0.353.21) contengono una tale norma. Cfr. anche art. 3 par. 2 del Trattato di estradizione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America (RS 0.353.933.6).