Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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prove, la Svizzera ha, sulla base degli strumenti internazionali109 e già presenti nel suo diritto interno110, la possibilità, a determinate condizioni, di trasmettere spontaneamente prove e informazioni. L’autorità di perseguimento penale svizzera ha il diritto di trasmettere spontaneamente a un’autorità omologa estera i mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a promuovere un procedimento penale o a facilitare un’istruzione penale pendente. L’articolo 80dbisAP-AIMP, sulla trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova e l’articolo80dterAP-AIMP, che istituisce la squadre investigative comuni, sono meccanismi che rendono più moderna la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale svizzera e ne migliorano l’efficacia, soprattutto nel prevenire atti terroristici.
Articolo l8 Estradare o perseguire
L’articolo 18 paragrafo 1, che rimanda all’articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione, sancisce il principio consolidato a livello internazionale «aut dedere, aut judicare» che esige dallo Stato richiesto di avviare una procedura d’estradizione111 oppure un procedimento penale se decide di non estradare il presunto autore del reato. Quando la Svizzera riceve una richiesta di estradizione, ha bisogno di informazioni da parte dello Stato richiedente in entrambe le situazioni, sia se avvia un procedimento di estradizione112, sia se rifiuta l’estradizione e apre la procedura penale113.
L’estradizione non è possibile se la persona ricercata ha nazionalità svizzera e non acconsente alla sua estradizione114 o se gli standard minimi di tutela dei diritti individuali ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici non sono garantiti115.
L’obbligo di perseguire il presunto autore quando non viene estradato non è una novità per la Svizzera. Anche senza la Convenzione la Svizzera ha la possibilità, se l’estradizione è esclusa o inappropriata, di procedere penalmente per un reato in sostituzione e su richiesta dello Stato ove è stato commesso116.
L’articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione si riferisce ai casi in cui, in virtù della sua legislazione interna una Parte può estradare o consegnare un suo cittadino soltanto «a condizione che l’interessato le sarà restituito per espiare la pena inflitta a seguito del processo o del procedimento per il quale l’estradizione o la consegna è richiesta». Questa disposizione non si applica alla Svizzera perché l’articolo 7 AIMP
109 P. es. art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, RS 0.311.54 o art. 49 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, RS 0.311.56.
110 Art. 67a AIMP
111 Art. 47 segg. AIMP
112 La Svizzera agisce concordemente agli accordi internazionali (p. es. art. 12 segg. della Convenzione europea di estradizione, CEEstr; RS 0.353.1) e agli art. 32 segg. AIMP, in particolare art. 28 cpv. 3 e 41 AIMP.
113 In questo caso, l’autorità estera deve presentare una richiesta di procedimento penale e trasmettere all’Ufficio federale di giustizia (UFG) soprattutto gli atti di causa e le prove a disposizione. L’UFG inoltra all’autorità svizzera competente la richiesta e gli atti per l’indagine dello Stato richiedente. Il perseguimento penale avviene in conformità delle normative vigenti in Svizzera.
114 Art. 7 cpv. 1 AIMP
115 Segnatamente DTF 124 II 140, consid. 3a.
116 Perseguimento penale in via sostitutiva secondo gli art. 85 segg. AIMP.