Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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gravi che non si può impedire l’estradizione o l’assistenza giudiziaria reciproca adducendo la motivazione del «reato politico». Di fronte a tali crimini gli Stati devono puntare su maggiore collaborazione e sostegno reciproco per essere in grado di contrastare l’aumento della minaccia terroristica.

Questa disposizione modifica gli strumenti di assistenza giudiziaria e di estradizione in vigore per quanto riguarda l’apprezzamento della natura dei reati previsti dalla Convenzione. L’articolo 3 capoverso 2 AIMP prevede già la «spoliticizzazione» di alcuni gravi reati123. Trovano applicazione diversi principi di cooperazione e una tale regola è conforme al diritto svizzero124.

L’articolo 20 paragrafi 2-6 disciplina le condizioni e le modalità di presentazione delle riserve. La Svizzera non ha bisogno di formulare riserve, in quanto da tempo non si basa sulla clausola di eccezione politica per gli atti «spoliticizzati» nelle convenzioni delle Nazioni Unite che ratifica. Infine, l’articolo 20 paragrafo 4, non permette allo Stato che abbia formulato una riserva di chiedere che gli altri Stati non applichino la clausola di eccezione nei suoi confronti.

Articolo 21 Clausola di discriminazione

L’articolo 21 è una clausola obbligatoria di non discriminazione e ha il fine di evitare che, con il pretesto di altri motivi, una persona sia perseguita in ragione della sua razza, religione, nazionalità, origini etniche od opinione politica. Questa disposizione si trova anche in altri accordi internazionali125 e ha lo scopo di evitare che la Parte richiesta cooperi se vi è uno dei motivi di discriminazione di cui all’articolo 21. Si tratta di garantire alla persona perseguita una protezione in linea con gli standard legali minimi126 degli Stati democratici e tutelarla così da richieste abusive.

La peculiarità dell’articolo 21 è che la richiesta non viene considerata in relazione alla natura dell’atto, ma in relazione al motivo per cui è presentata. La persona interessata può far valere nei confronti dello Stato richiesto il diritto di non cooperare nel caso in cui lo Stato richiedente celasse l’effettiva natura della sua domanda. Questa è spesso difficile da dimostrare, a meno che lo Stato richiedente abbia le caratteristiche di un regime dispotico.

In applicazione dell’articolo 18 della Convenzione, tuttavia, la Svizzera apre di sua iniziativa un procedimento penale contro una persona non estradata. D’altra parte, quando sono soddisfatte le condizioni, la Svizzera rispetta nel proprio ordinamento

123 L’articolo 20 va oltre il contenuto dell’art. 3 cpv. 2 AIMP, poiché limita l’apprezzamento del Tribunale federale fondato sull’art. 3 cpv. 1 AIMP, segnatamente nel settore dell’estradizione, se la persona che deve essere estradata fa valere di essere perseguitata per motivi politici.

124 Art. 1 AIMP, secondo cui è fatto salvo il diritto internazionale. Cfr. anche: DTF 122 II 485, in cui è statuito il principio del primato del diritto internazionale nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale, a meno che questo sia più favorevole per la cooperazione del trattato internazionale); Rapporto complementare del Consiglio federale al rapporto del 5 marzo 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale (FF 2011 3299); R. Zimmermann, «La coopération judiciaire internationale en matière pénale», quarta edizione 2014, pag. 233-234.

125 Segnatamente art. 3 par. 2 della Convenzione europea di estradizione, art. 5 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo oppure art. 16 par. 4 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

126 Ai sensi del Patto II ONU e della CEDU.