Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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giuridico principi come il diritto d’asilo127 e il principio di non respingimento e verifica se l’interessato rischia la tortura o la pena di morte – rischi contro cui, peraltro, si batte anche il Consiglio d’Europa.

Articolo 22 Informazioni spontanee

L’articolo 22 riconosce la possibilità per le Parti di trasmettere spontaneamente le informazioni ottenute nell’ambito delle loro indagini se atte ad aiutare la Parte ricevente a raggiungere più efficacemente l’obiettivo comune della lotta contro la criminalità. Tale disposizione si ispira in particolare all’articolo 11 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale128 e riguarda l’assistenza giudiziaria in generale. Seguendo la tendenza che si è delineata nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata, la criminalità informatica e la corruzione, prevede che gli Stati Parte possano comunicare informazioni relative alle indagini o ai procedimenti anche in assenza di una richiesta. Tale disposizione è già prevista nel diritto svizzero dall’articolo 67a AIMP che disciplina la «trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni» e le condizioni e i limiti correlati.

Per la Svizzera è importante che, come stabilito dall’articolo 22 paragrafo 2 della Convenzione, la trasmissione delle informazioni sia soggetta a vincoli e che la Parte ricevente sia tenuta a rispettarli (art. 22 par. 3). Vale quindi il principio del «tutto o niente»: o lo Stato beneficiario si attiene alle condizioni previste, o non può fare uso delle informazioni trasmesse. Va tuttavia precisato che in alcuni Stati, il diritto nazionale impone alle autorità di intervenire se hanno accesso alle informazioni. Questi Paesi possono avvalersi dell’articolo 22 paragrafo 4 che gli permette di dichiarare che la trasmissione dell’informazione richiede il loro previo consenso. La Svizzera deve quindi tenere conto di quali Stati129 hanno formulato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 4 della Convenzione130.

Analogamente all’articolo 22 della Convenzione, l’articolo 80dbisAP-AIMP, che disciplina la trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova, e l’articolo 80dterAP-AIMP, che istituisce squadre investigative comuni, hanno lo scopo di rendere più rapida ed efficiente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati.

Articolo 23 Firma e entrata in vigore

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, dell’Unione Europea e degli Stati che hanno partecipato alla sua elaborazione131. La disposizione sull’entrata in vigore corrisponde alla formulazione usuale delle Convenzioni del Consiglio d’Europa. La Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 2007 dopo la ratifica da parte del sesto Stato132. Per la Svizzera entrerà in

127 L’art. 55a AIMP disciplina il coordinamento tra le procedure di estradizione e asilo.

128 Cfr. i commenti all’articolo 17 della Convenzione.

129 Hanno rilasciato una dichiarazione al Secondo protocollo aggiuntivo, tra gli altri, Belgio, Germania, Norvegia, Regno Unito e Ucraina.

130 In un’eventuale dichiarazione, lo Stato si riserva il diritto di non essere vincolato dai termini delle altre Parti (e non quello per cui le informazioni che le sue autorità trasmettono sono soggette a una o più condizioni, come succede per la Svizzera, in applicazione del principio di specialità).

131 Sono elencati come Stati non membri del Consiglio d’Europa: Canada, Giappone, Messico, Santa Sede e Stati Uniti d’America; cfr. n. 249 RE.

132 Cfr. cap. 1.1