Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratificazione svizzero.
Articolo 24 Accessione alla Convenzione
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può, con il consenso unanime degli Stati Parti Contraenti, invitare altri Stati ad aderire alla Convenzione. Nel caso della presente Convenzione non si è ancora fatto uso di questa possibilità; gli Stati contraenti sono finora esclusivamente membri del Consiglio d’Europa.
Altre disposizioni finali (art. 25–32 e Allegato)
Le disposizioni finali corrispondono alle usuali formulazioni delle convenzioni del Consiglio d’Europa e riguardano l’applicazione territoriale, gli effetti della Convenzione, eventuali emendamenti alla Convenzione133, la revisione dell’Allegato134, la composizione delle controversie135, la consultazione delle Parti, la denuncia dell’accordo e le notificazioni.
Nel 2010, il gruppo di esperti del Consiglio d’Europa competente, presieduto dalla Svizzera, ha stabilito il meccanismo di riesame per la Convenzione. Tale meccanismo, che prevede due riunioni annuali136 e un sistema di contributi tematici scritti da parte degli Stati membri, non determina alcun onere aggiuntivo degno di nota.
3 Le disposizioni della Protocollo addizionale e il loro rapporto con il diritto svizzero
Articolo 1 Scopo
Il presente articolo si orienta alla Convenzione e non richiede particolari osservazioni dal punto di vista dell’attuazione nel diritto svizzero.
Articolo 2 Partecipazione a un’associazione o a un gruppo a fini terroristici
Tale disposizione obbliga le Parti a punire la partecipazione a un’associazione o a un gruppo al fine di contribuire alla commissione di un reato di terrorismo ad opera dell’associazione o del gruppo. Ci si è astenuti dal criminalizzare il tentativo, la complicità e l’istigazione137 alla luce dell’anticipazione della punibilità già in essere e nell’interesse di sufficiente certezza delle norme e dimostrabilità del comportamento.
133 Finora non sono state apportate e non sono previste modifiche di questo tipo alla Convenzione.
134 Ai sensi dell’art. 28, l’elenco degli accordi antiterrorismo allegato alla Convenzione può essere modificato o integrato mediante decisione a maggioranza (possibilità di opposizione dei singoli Stati parte). Cfr. anche i commenti ad art. 1 della Convenzione.
135 Finora non è stato attivato un meccanismo di risoluzione delle controversie.
136 Le riunioni si tengono direttamente prima delle riunioni del gruppo di esperti CODEXTER.
137 Cfr. art. 9 del Protocollo addizionale.