Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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cevere un addestramento a fini terroristici148, ove l’atto criminale consiste in un comportamento riconoscibile dall’esterno. Al momento dell’attuazione nel diritto svizzero, la fattispecie può essere armonizzata con i requisiti della Convenzione e le relative norme in materia di addestramento e della sua ricezione possono essere riunite in un’unica nuova disposizione penale149.

Articolo 4 Viaggi all’estero a fini terroristici

L’articolo 4 costituisce il fulcro del Protocollo addizionale e obbliga gli Stati a qualificare come reato i viaggi all’estero150 a fini terroristici, in stretto riferimento ai requisiti di cui al numero 6 della Risoluzione 2178151 del Consiglio di Sicurezza. In ragione dell’aspetto restrittivo del concetto di «foreign terrorist fighters» (combattenti terroristi stranieri), il Protocollo addizionale e la risoluzione non si applicano alle persone che si spostano all’interno dello stesso Stato o che sono in viaggio nel loro Paese di residenza o nazionalità, vale a dire, in uno Stato in cui non sono «stranieri» ai sensi della Risoluzione. Le parti sono libere di rinunciare all’applicazione di questo criterio restrittivo della punibilità, nella misura in cui ciò non limita la sovranità di altri Paesi152.

Gli Stati membri possono definire ulteriori condizioni, se richieste dai loro principi costituzionali, per limitare la punibilità. Il Protocollo criminalizza anche il tentativo di viaggiare all’estero per finalità di terrorismo153.

L’articolo 4 implica un’anticipazione significativa della punibilità che rischia di entrare in conflitto con i principi di libertà personale e di libertà di movimento e circolazione sanciti a livello nazionale e internazionale. Di conseguenza, il Protocollo lascia la possibilità agli Stati membri di limitare e specificare l’ambito di applicazione della presente disposizione.

In Svizzera, sono attualmente in corso numerosi procedimenti penali connessi a jihadismo radicale – anche contro i cosiddetti viaggiatori della jihad – avviati a causa della violazione dell’articolo 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate e del sostegno o della partecipazione a un’organizzazione criminale154. Sono stati eseguiti arresti sia in Svizzera, in occasione della partenza prevista, che all’estero. La prima condanna di un reduce della jihad è stata eseguita con decreto d’accusa del Ministero pubblico della Confederazione a dicembre 2014155.

Attualmente, considerando la base giuridica in vigore e gli sforzi messi in atto dalle autorità competenti per perseguire in modo rigoroso e coerente i viaggi con finalità jihadiste, si ritiene che la Svizzera soddisfi ampiamente i requisiti di cui all’articolo 4 del Protocollo addizionale. Questa valutazione preliminare si basa principalmente sul fatto che il preambolo della Risoluzione 2178 del Consiglio di

148 Cfr. commenti al cap. 2 e la proposta di un nuovo art. 260sexies AP-CP al cap. 4.2.

149 Cfr. cap. 4.2 ad art. 260sexies AP-CP.

150 Viaggi allo scopo di commettere o sostenere un reato di terrorismo, ai fini della partecipazione a un tale reato o per addestramento al terrorismo.

151 Cfr. cap. 1.3 sulla genesi del Protocollo addizionale.

152 Cfr. a questo riguardo anche art. 94 CPM, che punisce il servizio militare straniero.

153 Art. 4 par. 3 del Protocollo addizionale.

154 Art. 260ter CP

155 In virtù della sua situazione personale e del grado di illiceità lieve del suo atto, la persona in questione è stata condannata condizionalmente a 600 ore di servizio comunitario. È stata inoltre imposta una misura terapeutica ambulatoriale.