Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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Durante le trattative, le Parti hanno discusso la possibilità di estendere il reato definito all’articolo 6 della Convenzione138 al comportamento passivo nel Protocollo addizionale. Tuttavia, è stato subito chiaro che la maggior parte degli Stati considera il processo dell’«essere reclutato» per terrorismo come un processo puramente interno alla persona che non è abbastanza determinabile per essere punibile. Di conseguenza, si è deciso di basarsi su un comportamento concreto e di indentificare la fattispecie nella partecipazione a un’associazione o un gruppo così da soddisfare i criteri della determinabilità e della riconoscibilità dall’esterno.

La condotta incriminata in questo articolo costituisce probabilmente già un reato ai sensi del diritto interno di quasi tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, così come accade in Svizzera. L’articolo 260terCP penalizza il sostegno e la partecipazione a un’organizzazione criminale e si applica, ai sensi della dottrina e della giurisprudenza costante, anche alle organizzazioni terroristiche139. A seconda del contributo concretamente prestato, va esaminato anche se sussite l’atto preparatorio140 a un reato di terrorismo o un corrispondente reato principale, il tentativo141 di un tale reato o una partecipazione142 allo stesso. Per quanto riguarda i gruppi vietati Al-Qaeda e Stato islamico e le organizzazioni associate si applica l’articolo 2 della corrispondente legge federale143.

La legge svizzera non deve essere modificata in attuazione dell’articolo 2 del Protocollo.

Articolo 3 Atto di ricevere un addestramento a fini terroristici

Ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo, le Parti sono tenute a qualificare come reato l’atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi o sostanze pericolose, ovvero per altre tecniche o metodi specifici, al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo.

La disposizione rappresenta la controparte passiva del comportamento attivo punito dall’articolo 7 della Convenzione144. Come per l’articolo 2 del Protocollo addizionale si è rinunciato a criminalizzare la partecipazione al reato.

Se viene stabilito un collegamento con un’organizzazione terroristica, sono applicabili la fattispecie dell’organizzazione criminale o la disposizione dell’articolo 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. Se le istruzioni sono finalizzate a un atto di violenza sufficientemente precisabile, va esaminato se sussiste la fattispecie di atto preparatorio145, istigazione o qualsiasi altra forma di partecipazione146. Tuttavia, secondo il diritto svizzero, il fatto di ricevere un addestramento non è punibile se non è legato a un gruppo, un’organizzazione o un reato di terrorismo147.

Pertanto, come precisato anche nel commento all’articolo 7 della Convenzione, si propone di creare una disposizione penale che punisca esplicitamente l’atto di ri-

138 Cfr. sotto «Reclutamento a fini terroristici».

139 Cfr. commenti ad art. 6 della Convenzione.

140 Art. 260bis CP

141 Art. 22 CP

142 Art. 24 o 25 CP

143 RS 122.0; cfr. commenti ad art. 6 della Convenzione.

144 Cfr. commenti ad art. 7 della Convenzione.

145 Art. 260bis CP

146 Art. 24 segg. CP

147 Cfr. commenti ad art. 7 della Convenzione.