Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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sicurezza sottolinea l’importanza delle libertà fondamentali e il Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa assegna notevole importanza ai principi di proporzionalità e di determinatezza nella formulazione delle norme penali e ai principi di libertà personale e di libertà di movimento e circolazione sanciti dal diritto internazionale e nazionale. L’atto di viaggiare deve essere considerato un reato soltanto in determinate circostanze156 e se è intrapreso con finalità terroristiche.

Nel valutare se introdurre una disposizione penale specifica contro i viaggi a scopi terroristici, va tenuto presente che il legislatore ha limitato al 31 dicembre 2018157 l’effetto della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. A favore di una norma apposita vi è sia questo limite temporale sia la possibilità di formulare la nuova disposizione senza menzionare esplicitamente tali organizzazioni nazionali o internazionali, conferendole validità generale e aumentando così a medio termine la certezza e la prevedibilità del diritto.

In quattro158 dei cinque Paesi esaminati, i viaggi con finalità terroristiche costituiscono un reato; l’unica eccezione è rappresentata dalla Danimarca. Mentre Germania e Italia hanno espressamente vietato tali viaggi nei loro codici penali, l’Austria non ha una disposizione giuridica esplicita al riguardo, ma la giurisprudenza li ritiene una forma di partecipazione ad un’associazione terroristica e, in quanto tale, punibili.

Alla luce del numero ancora elevato di casi, del confronto con gli ordinamenti giuridici stranieri e, in particolare dei requisiti posti dalle organizzazioni internazionali ai loro Stati membri, si propone l’introduzione di una disposizione penale specifica che criminalizzi i viaggi con finalità terroristiche. Sarebbe inoltre sensato unire a livello redazionale questa fattispecie con quella che qualifica come reato l’addestramento e il reclutamento a fini terroristici, dal momento che ciò aumenterebbe la chiarezza e la leggibilità della legislazione dal punto di vista sistematico e materiale.

Articolo 5 Finanziamento di viaggi all’estero a fini terroristici

Anche l’articolo 5 del Protocollo è volto ad attuare l’obbligo derivante dal numero 6 della Risoluzione 2178 del Consiglio di Sicurezza e impone agli Stati di criminalizzare il finanziamento (inteso come la fornitura o la raccolta di fondi) dei viaggi di cui all’articolo 4. L’atto costituisce reato se l’autore sa159 che i fondi sono destinati ad essere utilizzati a tale scopo.

Secondo il rapporto esplicativo al Protocollo addizionale, sebbene ne abbiano la facoltà, gli Stati non devono prevedere disposizioni penali apposite contro il finanzi-

156 «...very particular conditions...», n. 47 del rapporto esplicativo al Protocollo addizionale (a seguire «RE PA»), consultabile alla pagina http://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist/-/conventions/treaty/217.

157 Art. 4 cpv. 2. In base alla nuova legge sulle attività informative (LAIn) del 25 set. 2015 (non ancora in vigore), il Consiglio federale può vietare un’organizzazione o un gruppo che direttamente o indirettamente propaga, sostiene o favorisce in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna, può inoltre punire la partecipazione o il sostegno alle stesse. Il divieto si fonda su una decisione delle Nazioni Unite o dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; cfr. cap. 4.3.

158 Austria, Francia, Germania, Italia.

159 Non basta che lo assuma.