Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

disciplinato all’articolo 11a capoverso 1, ma piuttosto di situazioni in cui MROS riceve una richiesta dall’estero in merito alla quale non dispone di una precedente comunicazione di sospetto di un intermediario finanziario svizzero. In un caso del genere, l’analisi consiste innanzitutto nel verificare i nomi e nel registrarli nel sistema informatico di cui all’articolo 23 capoverso 3 LRD. MROS verifica poi in tutte le banche dati disponibili se le persone fisiche o giuridiche interessate dalla richiesta dell’ufficio di comunicazione estero sono note alle autorità svizzere. Infine, nell’ultima fase della sua analisi valuta le informazioni disponibili e redige un rapporto di risposta per il partner estero. Questa analisi è oggetto dell’articolo 11a capoverso 2bisLRD.

Questa disposizione riguarda pertanto le informazioni provenienti da un ufficio di comunicazione estero, sia come richieste di informazioni che come informazioni trasmesse spontaneamente. Le richieste di informazioni da parte di UIF estere possono derivare da una varietà di situazioni dovute ai diversi sistemi di comunicazione257 e alle competenze delle singole UIF e sono riconducibili, ad esempio, alle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari nei rispettivi Paesi o alle analisi di UIF estere basate su informazioni ricevute a livello nazionale o internazionale. Gli uffici di comunicazione esteri possono richiedere informazioni riguardanti attività criminali o transazioni. Le informazioni spontanee si differenziano da quelle summenzionate in quanto la UIF estera non richiede una risposta in tal caso, ma si limita a mettere a disposizione di MROS un’informazione riguardante la Svizzera (che ha la stessa provenienza delle summenzionate richieste di informazioni). MROS analizza entrambi i tipi di informazione allo stesso modo. Grazie al nuovo articolo 11a capoverso 2bisMROS non dovrà più limitare le ricerche finalizzate all’indagine e alla risposta delle richieste estere riguardanti queste informazioni alle banche dati o all’assistenza amministrativa di altre autorità svizzere, ma potrà raccogliere informazioni anche presso gli intermediari finanziari.

MROS indirizza le richieste di informazioni direttamente agli intermediari finanziari. Le informazioni ricevute sono utilizzate esclusivamente nell’ambito delle analisi riguardanti il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari nonché il finanziamento del terrorismo. La richiesta di informazioni non vale come decisione di consegna di documenti ai sensi delle pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale258. MROS non è un’autorità penale ai sensi della presente legge e la richiesta non genera automaticamente una comunicazione di sospetto presso MROS. Il Consiglio federale ha stabilito259 che gli intermediari finanziari devono ottemperare tali richieste e non possono ignorare il fatto che si tratta di una richiesta di un’autorità basata su un sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. L’intermediario finanziario deve quindi procedere ad ulteriori accertamenti e in caso di sospetto segnalare il caso a MROS.

Lo scambio di informazioni è disciplinato dagli articoli 30 e seguenti LRD. Prima di rispondere alle richieste estere, MROS verifica che i requisiti posti dall’articolo 30 LRD siano soddisfatti, in particolare in merito all’applicazione della regola della

257 Il sistema di comunicazione svizzero poggia sull’analisi di una segnalazione di attività sospette e si distingue pertanto dalla maggior parte dei sistemi di comunicazione esteri, che sono basati principalmente sulla comunicazione di transazioni ritenute sospette (STR, «suspicious transaction report»), superiori a un determinato valore soglia (CTR, «currency transaction report») o inusuali (UTR, «unusual transaction reports»).

258 RS 312.0

259 Cfr. Messaggio del 27 giu. 2012 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2012 6199.