Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo
informazioni ai sensi dell’articolo 19a capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2008 sull’obbligo di diligenza, secondo cui le informazioni sono utilizzate segnatamente per le analisi, che costituiscono una delle principali aree di attività di Stabstelle FIU. La provenienza nazionale o internazionale delle informazioni utilizzate per le analisi è irrilevante. L’esistenza di una comunicazione di sospetto non è un prerequisito per la richiesta delle informazioni necessarie alle analisi di Stabstelle UIF.
4.5.1.4 Integrazione dell’articolo 11a LRD con un nuovo capoverso 2bis
Le risposte negative che MROS deve dare ai suoi partner stranieri riguardano sia il finanziamento del terrorismo che il riciclaggio di denaro e i relativi atti preparatori. Si tratta però di informazioni importanti per evitare che la piazza finanziaria svizzera sia usata per il deposito di fondi di provenienza illecita e che, nel caso del finanziamento del terrorismo, possono riguardare la sicurezza nazionale e internazionale. Il presente progetto intende, pertanto, dotare MROS delle competenze necessarie per contattare gli intermediari finanziari, anche partendo da una richiesta o una trasmissione spontanea di informazioni da parte di un Ufficio di comunicazione estero, così che sia in grado di svolgere il suo mandato in maniera ottimale e contribuire efficacemente alla lotta internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La nuova disposizione è inserita nella sezione 3 «Consegna di informazioni» della LRD e, come l’articolo 11a capoverso 2, riguarda le richieste di informazioni indirizzate da MROS agli intermediari finanziari che non hanno provveduto in precedenza a una comunicazione di sospetto in seguito alla domanda di MROS. Tuttavia, la presa di contatto con l’intermediario finanziario ha in questo caso un altro fondamento, perché connessa a informazioni estere, ad esempio a una domanda di assistenza di un partner straniero, e non a una comunicazione di sospetto da parte di un intermediario finanziario svizzero. Per tener conto di questa diversa situazione di partenza e salvaguardare la chiarezza del testo dell’articolo 11a LRD, si preferisce evitare di modificare l’attuale capoverso 2 e introdurre un nuovo capoverso 2bische amplia le competenze di MROS consentendogli di contattare gli intermediari finanziari sulla base di informazioni provenienti dall’estero. MROS può così equiparare le informazioni degli intermediari finanziari svizzeri e quelle di un ufficio di comunicazione estero e soddisfare al meglio le attuali sfide poste dalla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le esigenze internazionali di questo settore.
L’articolo 11a capoverso 3 LRD riguarda il termine di consegna dei documenti che MROS deve impartire e va integrato con la menzione del nuovo capoverso 2bis.
4.5.1.5 Commenti all’articolo 11a capoverso 2bis LRD
Questa nuova disposizione integra le competenze di MROS in materia di assistenza amministrativa internazionale e disciplina le richieste di informazioni estere che l’Ufficio tratta secondo gli articoli 30–32 LRD.
Il nuovo articolo 11a capoverso 2bisriguarda soprattutto un’analisi di MROS. Non si tratta dell’analisi di una comunicazione di sospetto di un intermediario finanziario per il cui trattamento sono richieste informazioni supplementari, caso che è già