Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 20 pagine

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3 Modifica dell’ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (AVV)

3.1 Ingresso

Dato che i nuovi articoli 53a–53e non si basano sulla LC ma sulla LStr, l’ingresso va esteso di conseguenza.

Formulazione attuale Nuova formulazione Spiegazioni

Il Consiglio federale svizzero, Il Consiglio federale svizzero Nell’ingresso si stabilisce ordina: in base a quali

visto l’articolo 41 capoverso 1 disposizioni legislative e della legge federale del 6 L’ordinanza del 16 gennaio a quale delega di

ottobre 1989 sul collocamento 1991 sul collocamento è competenze il Consiglio (LC), modificata come segue: federale emana

ordina: visto l’articolo 41 capoverso 1 un’ordinanza.

della legge federale del 6

ottobre 1989 sul collocamento

(LC);

visto l’articolo 21a della legge

del 16 dicembre 2005 sugli

stranieri (LStr),

3.2 Collocazione delle disposizioni nell’OC

Le disposizioni dell’articolo 21a LStr sono attuate dal SPC e le attività di quest’ultimo sono disciplinate nel capitolo 3 OC (art. 51–61). Le norme di attuazione vanno quindi inserite nel capitolo 3 OC.

L’attuale capitolo 3 OC non è ulteriormente suddiviso. Ai fini di una migliore leggibilità viene ora proposta una suddivisione in sezioni. Le nuove disposizioni concernenti l’obbligo di annuncio dei posti vacanti andranno inserite negli articoli 53a segg. OC.

Il capitolo 3 OC dovrà essere suddiviso in sezioni. Nella seguente tabella sono riportati i nuovi titoli delle sezioni e dei rispettivi articoli.

061.2/2005/03108 \ COO.2101.104.3.2301312 7/20