Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Per motivi di trasparenza e al fine di rafforzare la certezza del diritto si prevede di riportare nell’allegato un elenco dei generi di professioni in cui il valore soglia fissato al capoverso 1 è raggiunto o superato. Tali categorie sottostanno all’obbligo di annuncio.

La redazione o l’adeguamento di questo elenco non sono dovuti a una decisione politica, ma alla necessità di presentare con trasparenza il risultato della valutazione statistica. Si

prevede pertanto di delegare al DEFR il compito di adeguare l’elenco di anno in anno.

Cpv. 3

Il capoverso 3 stabilisce in base a quali dati è calcolato il tasso di disoccupazione di cui al capoverso 1, in modo da fare chiarezza sulla base di calcolo.

Il tasso di disoccupazione ai sensi del capoverso 1 è calcolato in riferimento alla statistica del mercato del lavoro della SECO, dividendo il numero dei disoccupati registrati presso gli uffici regionali di collocamento per il numero di persone che svolgono un’attività lucrativa. Il numero delle persone che svolgono un’attività lucrativa è stabilito dall’Ufficio federale di statistica raggruppando tre rilevazioni campionarie annuali (cosiddetto «pooling triennale» calcolato in base ai dati delle rilevazioni strutturali).

Se il numero delle persone che svolgono un’attività lucrativa in un singolo genere di

professione è inferiore a 900, il tasso di disoccupazione corrispondente non è

sufficientemente affidabile dal punto di vista statistico. In tal caso, il genere di professione in questione è associato a un genere di professione affine finché il relativo gruppo non

comprenderà almeno 900 persone che svolgono un’attività lucrativa.

4.2 Art. 53b OC: Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell’informazione (art. 21a cpv. 3 LStr)

Cpv. 1

Tutti i posti da occupare in generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore al valore soglia sottostanno all’obbligo di annuncio dei posti vacanti, salvo nel caso in cui si applichi una disposizione derogatoria.

Cpv. 2

L’obbligo di annuncio dei posti vacanti permetterà di rafforzare il SPC migliorando le

informazioni sui posti vacanti e l’allineamento tra la domanda di forza lavoro e l’offerta disponibile di persone in cerca d’impiego. Per garantire questa corrispondenza, le

informazioni sui posti devono coincidere il più possibile con le informazioni sulle persone in cerca d’impiego. Per questo motivo vengono specificate le informazioni da indicare

nell’annuncio.

Cpv. 3

Se l’annuncio è effettuato via Internet, telefonicamente o tramite un colloquio personale, i datori di lavoro possono essere assistiti o guidati in modo che i dati registrati siano

rapidamente allineati con i dati delle persone in cerca d’impiego.

Cpv. 4

Il SPC conferma tempestivamente ai datori di lavoro l’annuncio pervenuto se questo

contiene tutti i dati indicati al capoverso 2, da un lato come conferma di ricezione, dall’altro come prova che i datori di lavoro hanno adempiuto al loro obbligo di annuncio, in particolare nel caso di un controllo (in combinato disposto con l’art. 117a LStr, disposizioni penali).

Cpv. 5

Il legislatore ha voluto limitare a una cerchia ristretta di persone, per un determinato periodo, l’accesso alle informazioni sui posti vacanti annunciati. Questo obiettivo può essere

061.2/2005/03108 \ COO.2101.104.3.2301312 10/20