Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 20 pagine
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possano essere assunte per aggirare l’obbligo. La restrizione proposta si basa sull’articolo 165 del Codice di procedura civile (CPC).
Cpv. 2
Le imprese di fornitura di personale a prestito (prestatori) sono considerate datori di lavoro e in quanto tali assumono i collaboratori. Un elemento essenziale di questi rapporti di lavoro risiede nel fatto che i collaboratori in questione vengono forniti a prestito a imprese che cambiano di volta in volta, mentre il rapporto di lavoro è sempre stipulato tra il collaboratore e il prestatore. Per evitare che l’obbligo di annuncio per un dato posto vacante possa essere aggirato ricorrendo ai servizi di un prestatore, è espressamente previsto che un impiego svolto su mandato di un prestatore in una nuova impresa acquisitrice può sì essere
considerato come assunzione di un nuovo posto all’interno dell’impresa di personale a prestito, ma non rientra nella disposizione derogatoria di cui al capoverso 1. A maggior ragione, anzi, l’obbligo di annuncio dovrà essere rispettato anche in questo caso per i posti che vi sono soggetti.
4.5 Art. 53e OC: Diritto di proposta dei Cantoni (art. 21a cpv. 7 LStr)
Cpv. 1
La LStr stabilisce che i Cantoni possono chiedere al Consiglio federale l’introduzione nel loro territorio dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti se, contrariamente alla situazione nazionale, in determinati gruppi o generi di professioni registrano un tasso di disoccupazione superiore al limite fissato nell’ordinanza.
Il rinvio all’articolo 53a è volto a garantire che il tasso di disoccupazione venga sempre calcolato secondo gli stessi criteri. In questo modo si ottiene la comparabilità dei tassi di disoccupazione e si evitano divergenze sul metodo di calcolo.
5 Art. 117a LStr: Violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti
«1 Chiunque viola intenzionalmente l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l’obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4), è punito con la multa fino a 40 000 franchi.
2Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.»
Nessuna precisazione nell’OC
La competenza cantonale in materia di attuazione dell’articolo 21a LStr e la sovranità
cantonale nel perseguimento penale sono aspetti importanti di cui tenere conto. In linea di principio tutte le autorità amministrative dovrebbero denunciare alle autorità istruttorie penali le violazioni all’ordinamento giuridico riscontrate. Per questo motivo si è deciso di non
stabilire nell’OC quale autorità deve segnalare alle autorità di perseguimento penale
responsabili dell’avvio delle indagini le violazioni all’obbligo di annunciare i posti vacanti e all’obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale.
6 Monitoraggio
L’attività di monitoraggio permette di verificare se e in che misura l’obbligo di annuncio dei posti vacanti viene rispettato. Per ridurre al minimo l’onere e aumentare al massimo
l’efficacia, il monitoraggio deve focalizzarsi sugli effetti osservati in base ai dati disponibili e fondarsi su parametri rilevanti, come descritto qui di seguito.
Se fosse introdotto un obbligo di annuncio dei posti vacanti per gruppi e generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione supera il valore soglia del 5 per cento, si dovrebbero
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