Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 20 pagine
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raggiunto solo vietando al datore di lavoro, durante questo periodo di cinque giorni lavorativi, di pubblicare attraverso altri canali (ad es. stampa, Internet) i posti in questione.
Non sono considerati giorni lavorativi i sabati e le domeniche nonché i giorni festivi nazionali, cantonali o regionali.
Cpv. 6
Secondo quanto previsto dal legislatore, durante il periodo di cui al capoverso 5 l’accesso alle informazioni sui posti soggetti all’obbligo di annuncio sarà riservato soltanto alle persone in cerca d’impiego e ai collaboratori del SPC.
Non sono considerati giorni lavorativi i sabati e le domeniche nonché i giorni festivi nazionali, cantonali o regionali.
4.3 Art. 53c OC: Trasmissione di dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro (art. 21a cpv. 4 LStr)
Cpv. 1
I dossier sono considerati «adeguati» se le persone in cerca d’impiego, visti la professione imparata o esercitata, l’esperienza professionale, il grado di occupazione cercato, il luogo di lavoro e altre esigenze richieste rispecchiano il profilo del posto annunciato. Per motivi legati alla protezione dei dati, i dati di contatto possono essere trasmessi al datore di lavoro solo previo consenso delle persone in cerca d’impiego interessate. Se questo consenso non è dato, le informazioni possono essere fornite al datore di lavoro in forma anonimizzata (dati concernenti la professione e le qualifiche). In tal caso il contatto è instaurato, come finora, tramite il SPC.
Cpv. 2
Il legislatore ha respinto l’idea di obbligare il datore di lavoro a motivare l’eventuale
esclusione di candidati che gli vengono proposti dal SPC e ha optato per un obbligo di annuncio. Il capoverso 2 precisa ciò che questo implica. I riscontri servono al SPC
soprattutto per migliorare le prestazioni di collocamento, ma garantiscono anche
l’aggiornamento delle informazioni sui posti vacanti (i posti che vengono occupati vanno cancellati).
Si rinuncia volutamente a prescrivere o definire ciò che si intende per «candidati adeguati». I datori di lavoro decideranno autonomamente e senza imposizioni quali candidati ritengono adeguati e per quali motivi. Le persone che i datori di lavoro ritengono adeguate devono però essere invitate a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale, come indicato dalla disposizione penale dell’articolo 117a LStr, secondo cui chiunque viola
l’obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4) è punito con una multa.
L’ordinanza non contiene ulteriori prescrizioni e limitazioni neppure per quanto riguarda le altre fasi della procedura di reclutamento, come i contatti per telefono o email, la richiesta di presentare una lettera di motivazione o una candidatura completa, ecc. Anche nel caso di posti soggetti all’obbligo di annuncio i datori di lavoro sono liberi di organizzare le loro
procedure di reclutamento come di consueto.
4.4 Art. 53d OC: Eccezioni all’obbligo di annuncio (art. 21a cpv. 5 e cpv. 6 LStr)
Le disposizioni legali prevedono che il Consiglio federale, oltre all’eccezione formulata nell’articolo 21a capoverso 5 della nuova LStr (i posti di lavoro vacanti vengono occupati da persone in cerca d’impiego registrate presso il SPC), può stabilire altre deroghe. In tal modo si limitano gli effetti collaterali potenzialmente negativi dell’obbligo di annuncio.
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