Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 20 pagine
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La qualità delle prestazioni del SPC e una proficua collaborazione tra questo e i datori di lavoro hanno un’importanza decisiva per l’accettazione della misura. L’utilità concreta per le imprese dipende dalla frequenza con cui l’annuncio porta a un effettivo collocamento.
7.2 Ripercussioni per l’economia in generale
La definizione di un valore soglia unitario a livello nazionale e di un elenco nazionale dei generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio dei posti vacanti fanno sì che tale obbligo si ripercuota uniformemente in tutta la Svizzera, indipendentemente dal livello di disoccupazione regionale. Secondo l’articolo 21a capoverso 7 LStr, tuttavia, i Cantoni possono chiedere di estendere l’obbligo di annuncio ai generi di professioni che superano il valore soglia nel loro territorio. In tal modo l’obbligo di annuncio può essere esteso ad altri generi di professioni soprattutto nei Cantoni con una disoccupazione elevata.
L’introduzione dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti permette di ampliare e rafforzare gli strumenti di collocamento del SPC. Da questa misura il Consiglio federale si attende una riduzione della disoccupazione, ma ad oggi non è possibile stimare in modo affidabile fino a che punto questa diminuirà.
7.3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
7.3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le ripercussioni finanziarie derivanti per la Confederazione dall’attuazione dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti sono quantificabili nell’ordine di grandezza di 1,5–2 posti a tempo pieno, necessari a garantire il monitoraggio, l’analisi, il coordinamento e il sostegno
all’esecuzione.
7.3.2 Ripercussioni per i Cantoni
Il finanziamento del SPC è disciplinato nell’ordinanza concernente l’indennizzo dei Cantoni per l’esecuzione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (ordinanza
sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI).
Con l’obbligo di annuncio dei posti vacanti viene introdotta una nuova misura la cui
attuazione comporterà costi supplementari, presso gli organi d’esecuzione cantonali, per la convalida dei dati concernenti i posti vacanti, le successive operazioni in caso di dati
insufficienti, la selezione di dossier adeguati, l’ulteriore richiesta di informazioni alle persone in cerca d’impiego e le ulteriori richieste ai datori di lavoro. Anche se gli annunci, le
trasmissioni e i riscontri verranno per quanto possibile automatizzati, garantire lo svolgimento rapido e ottimale dei processi comporta comunque un notevole onere per i consulenti dei datori di lavoro impiegati presso il SPC.
Secondo i calcoli della SECO, con un valore soglia del 5 per cento, gli annunci
supplementari richiederanno circa 270 posti a tempo pieno in più presso il SPC. In termini di spese, questo onere supplementare comporterà dei costi che si aggireranno attorno ai 40 milioni di franchi all’anno. Non è stato considerato l’eventuale miglioramento dell’efficienza dovuto alla digitalizzazione, che in ogni caso richiederà investimenti iniziali e una durata di attuazione significativi.
Dal lato delle entrate, a questo maggior onere potranno contrapporsi risparmi sulle indennità giornaliere versate dall’assicurazione contro la disoccupazione se l’obbligo di annuncio verrà introdotto con successo. Tali risparmi non sono quantificabili per mancanza di esperienze. I calcoli effettuati all’interno della SECO indicano che una riduzione di un giorno dell’indennità giornaliera media in Svizzera permetterebbe all’assicurazione contro la disoccupazione di risparmiare circa 30 milioni di franchi sulle sue spese.
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