Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 20 pagine
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1 Situazione iniziale
Nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione federale, il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha deciso diverse modifiche di legge. Di queste fanno parte, in particolare, le misure per le persone in cerca d’impiego (art. 21a LStr).
Contenuto dell’articolo 21a LStr
Il capoverso 1 stabilisce che il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena, senza tuttavia precisarne il tipo. A questo proposito non sono previste disposizioni nell’ordinanza. Tali misure sono in parte già in vigore (ad es. iniziativa sul personale qualificato).
Nei capoversi 2–7 viene definito l’obbligo di annuncio dei posti vacanti, per il quale è
necessaria una regolamentazione a livello di ordinanza. Le modalità di attuazione sono stabilite dal Consiglio federale. Pur essendo contenute nella LStr, queste norme sono attuate dal servizio pubblico di collocamento (SPC). Le disposizioni fondamentali concernenti il SPC e i suoi compiti, a loro volta, sono contenute nella legge federale sul collocamento e il
personale a prestito (legge sul collocamento; LC).
Il rispetto dei diritti e degli obblighi sanciti nei capoversi 2–7 è garantito dagli organi del SPC e dai datori di lavoro, per cui risulta opportuna una regolamentazione nel quadro della LC e della relativa ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (ordinanza sul
collocamento; OC). Queste norme si impongono anche per motivi di trasparenza nei
confronti degli interessati (datori di lavoro e persone in cerca d’impiego) che, a rigor di logica, non cercheranno le basi legali di queste misure di collocamento nella legge federale sugli stranieri, bensì nella legge sul collocamento.
Secondo il capoverso 8, se le misure di cui ai capoversi 1–5 non producono gli effetti
auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale deve sottoporre all’Assemblea federale misure addizionali dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. Inoltre, in caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure. Trasporre questo capoverso a livello di ordinanza equivarrebbe a limitare la flessibilità concessa – e voluta – dalla legge. Una precisazione a questo livello è possibile solo nel caso in cui le misure previste ai capoversi 1–5 dell’articolo 21a LStr non sortiscano gli effetti sperati o se un Cantone presenta al Consiglio federale una richiesta di risoluzione per i problemi specifici esistenti sul suo territorio.
L’articolo 117a LStr stabilisce che la violazione dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti va punita. Il controllo del rispetto di tale obbligo spetta ai Cantoni.
L’obbligo di annuncio dei posti vacanti contribuirà a rafforzare l’integrazione della
popolazione attiva indigena nel mercato del lavoro e, di conseguenza, a ridurre
indirettamente l’immigrazione di persone attive. Un tale obbligo non era mai esistito prima in Svizzera.
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