Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 20 pagine
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Più il valore soglia è basso, più numerosi sono i generi di posti soggetti all’obbligo di
annuncio e quindi i posti annunciati. Un valore soglia più basso implica un aumento del numero di professioni in cui la disoccupazione è considerata elevata.
Dato che, con un valore soglia più basso, aumentano i generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio per i quali ci sono meno persone in cerca d’impiego registrate, il grado di efficacia dell’obbligo si riduce. Il numero di persone in cerca d’impiego per posto annunciato è una grandezza statistica che permette di valutare la pertinenza dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti in relazione alla lotta contro la disoccupazione. Più questo valore è elevato, più aumenta la probabilità di trovare presso il SPC dei candidati adeguati. In questo modo migliora l’efficacia della misura.
Obbligo di annuncio e limitazione dell’informazione (cfr. n. 4.2)
L’ordinanza disciplina le modalità di annuncio dei posti vacanti al SPC da parte dei datori di lavoro. L’accesso alle informazioni concernenti i posti vacanti è limitato per un periodo di cinque giorni lavorativi ai collaboratori del SPC e alle persone in cerca d’impiego iscritte presso il SPC. Solo una volta trascorso questo termine i datori di lavoro possono mettere a concorso i loro posti tramite altri canali.
Trasmissione di dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro (cfr. n. 4.3)
L’avamprogetto di ordinanza prevede che entro tre giorni lavorativi il SPC trasmetta ai datori di lavoro i dossier adeguati o comunichi loro che non sono disponibili potenziali candidati.
Esso disciplina inoltre le prescrizioni formali e sostanziali relative al riscontro dei datori di lavoro al SPC. I datori di lavoro devono poter decidere autonomamente, senza imposizioni e senza dover giustificare le loro scelte, quali candidati considerano adeguati. Sono tuttavia tenuti a invitare i candidati a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine
professionale.
Eccezioni all’obbligo di annuncio (cfr. n. 4.4)
Al fine di ridurre le eventuali ripercussioni negative dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti, l’avamprogetto di ordinanza prevede ulteriori eccezioni oltre a quelle formulate nell’articolo 21a capoverso 5 LStr (i posti di lavoro vengono occupati da persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento).
Non è necessario annunciare i posti vacanti se:
- i posti vacanti all’interno dell’impresa sono occupati da persone (compresi gli stagisti) che lavorano già presso lo stesso datore di lavoro;
- gli apprendisti vengono assunti al termine del tirocinio;
- la durata del rapporto di lavoro prevista non supera i 14 giorni (variante 1) o un mese (variante 2); o
- Il posto è occupato da un parente stretto del proprietario dell’impresa, ad esempio nell’ambito di regolamenti di successione.
Diritto di proposta dei Cantoni (cfr. n. 4.5)
Secondo l’articolo 21a capoverso 7 LStr i Cantoni possono chiedere l’introduzione
dell’obbligo di annunciare i posti vacanti nel loro territorio per determinati generi o gruppi di professioni che registrano un tasso di disoccupazione superiore al valore soglia nazionale (cfr. n. 4.5). In questo modo è possibile tenere conto di alcune esigenze specifiche delle regioni.
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