Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 20 pagine
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In generale le eccezioni celano il rischio di un aggiramento delle norme. Questo vale in particolare se le eccezioni possono essere combinate tra loro. È quindi previsto solo un numero ridotto di eccezioni, che si ispirano agli esempi di possibili fattispecie derogatorie elencate all’articolo 21a capoverso 6 primo periodo LStr.
Cpv. 1
Non è necessario annunciare i posti vacanti se:
- i collaboratori (compresi gli stagisti) cambiano posto di lavoro all’interno dell’impresa
(lett. a);
- gli apprendisti vengono assunti dopo il tirocinio (lett. a);
- viene occupato un posto a tempo determinato per un periodo di tempo fino a 14 giorni (variante 1; variante 2: meno di un mese) (lett. b); o
- vengono assunti parenti stretti, ad esempio nell’ambito di una successione (lett. c).
Lett. a:
L’occupazione di posti vacanti all’interno delle imprese, ad esempio tramite l’assunzione di apprendisti o promozioni interne, dovrebbero potersi svolgere senza previo annuncio del posto vacante, in modo da evitare inutili formalità. Allo stesso tempo, la condizione di una precedente occupazione della durata di sei mesi esclude il rischio che vengano assunte persone a tempo determinato solo per aggirare l’obbligo di annuncio.
Lett. b:
Brevi impieghi che durano fino a 14 giorni (variante 1) o meno di un mese (variante 2) sono esclusi dall’obbligo di annuncio. I reclutamenti molto urgenti per impieghi a breve termine possono quindi essere effettuati, almeno temporaneamente, senza annunciare i posti, ad esempio se è necessario sostituire un collaboratore a causa di un infortunio o per altri motivi. Escludendo il prestatore da questa eccezione si evita che l’obbligo di annuncio possa essere aggirato tramite la fornitura di personale a prestito. Un’eccezione generale per gli impieghi urgenti non sarebbe invece fattibile in quanto non esistono criteri oggettivi per stabilire
l’urgenza.
Un’eccezione per brevi attività lucrative che durano meno di 14 giorni (variante 1) previene in modo più efficace il rischio di aggiramenti dell’obbligo di annuncio rispetto a un’eccezione per le attività lucrative che durano meno di un mese (variante 2). Per contro, la variante 1 implica un maggior onere amministrativo per le imprese e il SPC rispetto alla variante 2. Se,
contrariamente alle attese, l’impiego dura un mese o più a lungo, nel caso della variante 2 il datore di lavoro ha inoltre ancora tempo per intraprendere la procedura di annuncio e di reclutamento, il che non avverrebbe con una durata di occupazione più breve ed esente dall’obbligo di annuncio. Il Consiglio federale privilegia la variante i 14 giorni poiché gli
impieghi di breve durata sono richiesti soprattutto nelle professioni che registrano una
disoccupazione nettamente elevata (ad es. personale di servizio e di cucina, alcune
professioni dell’edilizia, aiuti agricoli).
Lett. c
Secondo la LStr il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di annunciare i posti vacanti, in particolare per tenere conto della specifica situazione delle aziende familiari. Si intende così consentire ai proprietari di assumere loro parenti senza dover dapprima
annunciare i posti in questione. La disposizione derogatoria non può però essere concepita in modo da esentare per principio le aziende familiari dall’obbligo annuncio.
L’ordinamento giuridico svizzero non prevede una precisa definizione di ciò che si intende per azienda familiare. Nel caso specifico si tratta di consentire al proprietario di un’impresa di assumere un proprio famigliare senza dover annunciare un posto vacante, ragione per cui la disposizione derogatoria è vincolata ai rapporti di parentela. Allo stesso tempo, tuttavia, la limitazione ai parenti stretti impedisce che le persone con un grado di parentela lontano
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