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Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 12 pagine
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consapevoli della necessità di tenere pienamente conto delle legislazioni nazionali e internazionali che disciplinano temi quali la protezione dei dati, la reintegrazione degli autori di reati e i diritti umani;
riconoscendo che molteplici enti pubblici e privati e altre parti interessate, tra cui gli spettatori, hanno come obiettivo comune quello di rendere gli incontri calcistici e le altre manifestazioni sportive sicuri, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accoglienti per le persone e coscienti che le loro azioni collettive comprendono necessariamente una serie di misure interdipendenti che si sovrappongono fra loro;
riconoscendo che la sovrapposizione di queste misure richiede che gli enti competenti sviluppino partenariati efficaci a livello internazionale, nazionale e locale al fine di elaborare e adottare un approccio pluri-istituzionale integrato ed equilibrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi nel quadro degli incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive;
riconoscendo che gli eventi che si verificano al di fuori degli stadi sportivi possono avere un impatto diretto sugli eventi all’interno degli stadi e viceversa;
riconoscendo che la consultazione con le principali parti interessate, in particolare i tifosi e le comunità locali, può aiutare gli enti competenti a ridurre i rischi per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica e a creare un’atmosfera accogliente all’interno e al di fuori degli stadi;
decisi a cooperare e a intraprendere azioni comuni per ridurre i rischi per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive allo scopo di offrire un’esperienza piacevole agli spettatori, ai partecipanti e alle comunità locali;
sulla base della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (STE n. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985 (di seguito, «Convenzione n. 120»);
tenendo conto che l’ampia esperienza acquisita e le buone prassi europee hanno portato allo sviluppo di un nuovo approccio integrato e basato sul partenariato in materia di sicurezza fisica e sicurezza pubblica degli spettatori, espresso in particolare nella Raccomandazione Rec (2015) 1 sulla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio, e sugli altri eventi sportivi, adottata dal comitato permanente della Convenzione n. 120 nella sua 40° riunione del 18 giugno 2015,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo di applicazione
1Le Parti, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, adottano le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione nel quadro di incontri o tornei calcistici disputati nel loro territorio da società di calcio professionistiche e da squadre nazionali.
2Le Parti possono applicare le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport o ad altre manifestazioni sportive disputate nel loro territorio, compresi gli incontri calcistici a carattere dilettantistico, in particolare in circostanze che comportano rischi per la sicurezza fisica o la sicurezza pubblica.