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Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 12 pagine
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Art. 14 Compiti del Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione
di manifestazioni sportive
1Il Comitato è incaricato di monitorare l’attuazione della presente Convezione. In particolare può:
a. rivedere periodicamente le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare qualsiasi modifica che potrebbe essere necessaria;
b. tenere consultazioni e, se del caso, scambiare informazioni con le organizzazioni interessate;
c. formulare raccomandazioni alle Parti della presente Convenzione sulle misure da adottare ai fini della sua attuazione;
d. raccomandare le misure appropriate per garantire l’informazione del pubblico sulle attività svolte nel quadro della presente Convenzione;
e. presentare al Comitato dei Ministri raccomandazioni circa l’opportunità di invitare Stati non membri del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione;
f. formulare proposte atte a migliorare l’efficacia della presente Convenzione;
g. facilitare la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati.
2Il Comitato, previo il consenso delle Parti interessate, controlla il rispetto della presente Convenzione, attraverso un programma di visite presso gli Stati Parte, allo scopo di fornire loro consulenza e supporto per l’attuazione della presente Convenzione.
3Il Comitato raccoglie anche le informazioni fornite dagli Stati Parte conformemente all’articolo 12, e trasmette i dati pertinenti a tutti gli Stati Parte della Convenzione. In particolare, può informare ogni Stato Parte in merito alla designazione di un nuovo PNIC e diffonderne i dati di contatto.
4Per l’adempimento dei propri compiti, il Comitato può, di propria iniziativa, organizzare riunioni di gruppi di esperti.
Art. 15 Emendamenti
1Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
2Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa comunica qualsiasi proposta di emendamento agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea, a qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che abbia aderito alla Convenzione n. 120 prima dell’apertura alla firma della presente Convenzione e a qualsiasi Stato non membro che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 18.
3Ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al Comitato almeno due mesi prima della riunione in cui l’emendamento deve essere esaminato. Il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri il proprio parere concernente l’emendamento proposto.