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Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 12 pagine
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a. valutare i rischi e predisporre le misure preventive appropriate al fine di minimizzare i disordini e fornire rassicurazioni alla comunità e alle imprese locali, segnatamente quelle che si trovano in prossimità del luogo in cui si svolge la manifestazione o nei luoghi di proiezione pubblica;
b. creare per i tifosi un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accogliente nelle aree pubbliche predisposte per radunarsi prima e dopo la manifestazione o nei luoghi dove si presume che i tifosi si recheranno di propria iniziativa, nonché nel tragitto da e verso la città e/o lo stadio.
2Le Parti provvedono affinché la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza fisica e sicurezza pubblica tengano conto del tragitto da e verso lo stadio.
Art. 7 Piani di contingenza e di emergenza
Le Parti provvedono affinché siano sviluppati piani pluri-istituzionali di contingenza e di emergenza e che questi piani siano testati e perfezionati nel corso di regolari esercitazioni congiunte. Il quadro legale, regolamentare e amministrativo nazionale precisa a quale ente spetta avviare, dirigere e certificare le esercitazioni.
Art. 8 Rapporti con i tifosi e le comunità locali
1Le Parti incoraggiano tutti gli enti a sviluppare e perseguire una politica di comunicazione proattiva e regolare con le principali parti interessate, compresi i rappresentanti dei tifosi e le comunità locali, basata sul principio del dialogo e mirante a instaurare uno spirito di partenariato e una collaborazione costruttiva nonché a individuare soluzioni per potenziali problemi.
2Le Parti incoraggiano tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate, comprese le comunità locali e i rappresentanti dei tifosi, ad avviare e partecipare a progetti pluri-istituzionali di carattere sociale, educativo, di prevenzione della criminalità o ad altri progetti orientati alla comunità, destinati a promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, in particolare tra tifosi, società e associazioni sportive e gli enti responsabili per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica.
Art. 9 Strategie e operazioni di polizia
1Le Parti provvedono affinché delle strategie di polizia siano sviluppate, valutate regolarmente e perfezionate alla luce delle esperienze e delle buone prassi nazionali e internazionali e che siano compatibili con il più ampio approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.
2Le Parti provvedono affinché le strategie di polizia tengano conto delle buone prassi, concernenti in particolare la raccolta di informazioni, la valutazione costante dei rischi, il dispiegamento di forze in funzione dei rischi, l’intervento proporzionato per prevenire un aumento dei rischi o dei disordini, il dialogo efficace con i tifosi e la popolazione in generale, la raccolta di prove di attività criminali nonché la trasmissione di queste prove alle competenti autorità di perseguimento penale.