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Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 12 pagine

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Art. 5 Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi negli stadi

1Le Parti provvedono affinché il quadro legale, regolamentare o amministrativo nazionale imponga agli organizzatori di manifestazioni di garantire, d’intesa con gli altri enti partner, un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, per tutti i partecipanti e gli spettatori.

2Le Parti provvedono affinché le autorità pubbliche competenti adottino regolamenti o dispositivi volti a garantire l’efficacia delle procedure di omologazione degli stadi, dei dispositivi di certificazione e delle norme di sicurezza fisica in generale e ne assicurino l’applicazione, il monitoraggio e l’attuazione.

3Le Parti impongono agli enti competenti di assicurare che la progettazione degli stadi, le relative infrastrutture e i dispositivi di gestione della folla siano conformi agli standard e alle buone prassi nazionali e internazionali.

4Le Parti incoraggiano gli enti competenti ad assicurare che gli stadi garantiscano un ambiente inclusivo e accogliente per tutti i gruppi della popolazione, inclusi bambini, anziani e persone disabili, e offrano in particolare impianti sanitari, punti di ristoro e una buona visuale per tutti gli spettatori.

5Le Parti provvedono affinché i dispositivi di carattere operativo adottati negli stadi siano completi, prevedano un’efficace collaborazione con la polizia, i servizi di emergenza e gli enti partner, comprendano politiche e procedure chiare riguardanti questioni che potrebbero avere un impatto sulla gestione della folla e i relativi rischi per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica, in particolare:

 l’uso di pezzi pirotecnici;

 comportamenti violenti o illeciti; e

 comportamenti razzisti o discriminatori.

6Le Parti impongono agli enti competenti di assicurare che tutto il personale, del settore pubblico e privato, incaricato di rendere gli incontri calcistici e le altre manifestazioni sportive sicuri, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accoglienti sia equipaggiato e istruito in maniera tale da poter svolgere le proprie funzioni in modo efficace e appropriato.

7Le Parti incoraggiano gli enti competenti ad evidenziare la necessità che i giocatori, gli allenatori o altri rappresentanti delle squadre partecipanti agiscano conformemente ai principi fondamentali dello sport, quali la tolleranza, il rispetto e il fair play, e riconoscano che agire in una maniera violenta, razzista o provocatoria può avere un impatto negativo sul comportamento degli spettatori.

Art. 6 Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi nei luoghi pubblici

1Le Parti incoraggiano tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell’organizzazione di incontri calcistici o di altre manifestazioni sportive in luoghi pubblici, tra cui le autorità municipali, la polizia, le comunità e le imprese locali, i rappresentanti dei tifosi, le società di calcio e le associazioni nazionali a collaborare, in particolare al fine di: