Progetto
Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
3La Parti provvedono affinché la polizia collabori in partenariato con gli organizzatori, i tifosi, le comunità locali e le altre parti interessate allo scopo di rendere gli incontri calcistici e le altre manifestazioni sportive sicuri, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accoglienti per tutti gli interessati.
Art. 10 Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti
1Le Parti adottano tutte le misure possibili per ridurre il rischio che persone o gruppi partecipino ad atti violenti o disordini o li organizzino.
2Le Parti, in conformità con il diritto nazionale e internazionale, provvedono affinché siano adottate misure di esclusione efficaci, adeguate alla natura del rischio e al luogo in cui esso si manifesta, al fine di scoraggiare e prevenire atti di violenza e disordini.
3Le Parti, in conformità con il diritto nazionale e internazionale, cooperano per assicurare che alle persone che commettono reati all’estero siano comminate sanzioni adeguate nel Paese dove il reato è stato commesso o nel Paese di residenza o di cittadinanza.
4Se del caso e in conformità con il diritto nazionale e internazionale, le Parti valutano se autorizzare le autorità giudiziarie o amministrative, responsabili di comminare sanzioni alle persone che abbiano causato atti violenti e/o disordini legati al calcio o che vi abbiano contribuito, a imporre restrizioni di viaggio per manifestazioni calcistiche organizzate in un altro Paese.
Art. 11 Cooperazione internazionale
1Le Parti cooperano strettamente in tutte le questioni contemplate dalla presente Convenzione e nelle questioni ad essa correlate, al fine di rafforzare la cooperazione nel quadro di manifestazioni internazionali, condividere esperienze e partecipare allo sviluppo di buone prassi.
2Le Parti, fatte salve le vigenti disposizioni nazionali, in particolare la ripartizione delle competenze tra i diversi servizi e autorità, istituiscono o designano un Punto nazionale d’informazione sul calcio (PNIC). Il PNIC:
a. funge da unico punto di contatto diretto per lo scambio di informazioni (strategiche, operative e tattiche) relative a incontri calcistici di dimensione internazionale;
b. scambia dati personali in conformità con le norme nazionali e internazionali applicabili;
c. facilita, coordina e organizza l’attuazione della cooperazione internazionale di polizia relativa a incontri calcistici di dimensione internazionale;
d. deve essere in grado di svolgere con efficacia e rapidità i compiti che gli sono assegnati.
3Le Parti provvedono inoltre affinché il PNIC rappresenti una fonte nazionale di conoscenze riguardanti le operazioni di polizia correlate a incontri calcistici, le dinamiche dei tifosi e i rischi derivanti per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica.
4Ogni Parte notifica per iscritto al Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive, istituito dalla presente Convenzione, la designazione e i dati di contatto del proprio PNIC e qualsiasi loro successiva modifica.