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Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 12 pagine

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Art. 2 Scopo

Lo scopo della presente Convenzione è garantire un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. A questo scopo, le Parti:

a. adottano un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi, fondato su uno spirito di partenariato e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale;

b. provvedono affinché tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate riconoscano che la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e la fornitura di servizi non possono essere considerate singolarmente e che ciascuno di questi elementi può avere un’influenza diretta sulla realizzazione degli altri due elementi;

c. tengono conto delle buone prassi nell’elaborare un approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a. «misura di sicurezza fisica» designa qualsiasi misura concepita e attuata con l’obiettivo principale di proteggere la salute e il benessere delle persone e dei gruppi che assistono o partecipano a un incontro calcistico o a un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio, o che risiedono o lavorano in prossimità del luogo in cui si svolge la manifestazione;

b. «misura di sicurezza pubblica» designa qualsiasi misura concepita e attuata con l’obiettivo principale di prevenire, ridurre il rischio e/o contrastare qualsiasi atto violento oppure altri disordini o attività criminali in occasione di un incontro calcistico o di un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio;

c. «misura relativa ai servizi» designa qualsiasi misura concepita e attuata con l’obiettivo principale di far sentire persone e gruppi a proprio agio, graditi e benvenuti mentre assistono a un incontro calcistico o a un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio;

d. «ente» designa ogni organo pubblico o privato dotato di responsabilità costituzionale, legislativa, regolamentare o di altro tipo per quanto concerne l’elaborazione e l’attuazione di qualsiasi misura di sicurezza fisica, sicurezza pubblica o relativa ai servizi correlata a un incontro calcistico o a un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio;

e. «parte interessata» designa spettatori, comunità locali o altre parti interessate che non dispongono di responsabilità legislative o regolamentari ma che possono contribuire in modo determinante a rendere gli incontri calcistici o le altre manifestazioni sportive sicuri, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accoglienti, all’interno o al di fuori degli stadi;

f. «approccio integrato» designa il riconoscimento che, indipendentemente dal loro scopo principale, le misure di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e relative ai servizi correlate a incontri calcistici e ad altre manifestazioni