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Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 12 pagine
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sportive si sovrappongono costantemente, sono interdipendenti in termini di impatto, devono essere equilibrate e non possono essere concepite o attuate singolarmente;
g. «approccio pluri-istituzionale integrato» designa il riconoscimento che i compiti e le azioni di ogni ente che partecipa alla pianificazione e allo svolgimento di attività correlate al calcio o ad altri sport devono essere coordinati, complementari, proporzionati e concepiti e attuati come parte di una strategia globale in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi;
h. «buone prassi» designa le misure applicate in uno o più Paesi che si sono rilevate particolarmente efficaci per raggiungere gli scopi o gli obiettivi perseguiti;
i. «ente competente» designa l’organo (pubblico o privato) coinvolto nell’organizzazione e/o nella gestione di un incontro calcistico o di un’altra manifestazione sportiva che si disputa all’interno o al di fuori di uno stadio.
Art. 4 Strutture di coordinamento interno
1Le Parti provvedono affinché siano istituite strutture di coordinamento nazionali e locali allo scopo di concepire e adottare un approccio pluri-istituzionale integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi a livello nazionale e locale.
2Le Parti provvedono affinché siano istituite strutture di coordinamento per identificare, analizzare e valutare i rischi riguardanti la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e i servizi nonché per consentire la condivisione di informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi.
3Le Parti provvedono affinché le strutture di coordinamento coinvolgano tutti i principali enti pubblici e privati competenti per le questioni inerenti alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi nell’ambito della manifestazione, sia all’interno sia all’esterno del luogo dove essa si svolge.
4Le Parti provvedono affinché le strutture di coordinamento tengano pienamente conto dei principi riguardanti la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e i servizi enunciati nella presente Convenzione e affinché strategie nazionali e locali siano sviluppate, valutate regolarmente e perfezionate alla luce delle esperienze e delle buone prassi nazionali e internazionali.
5Le Parti provvedono affinché il quadro legale, regolamentare o amministrativo nazionale precisi i compiti e le responsabilità rispettive degli enti competenti e che tali compiti siano complementari, compatibili con un approccio integrato nonché ampiamente compresi a livello strategico e operativo.