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Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 12 pagine

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5Le Parti cooperano a livello internazionale condividendo le buone prassi e le informazioni relative a progetti preventivi, educativi e informativi nonché all’istituzione di partenariati con tutti gli enti coinvolti nell’attuazione di iniziative nazionali e locali, orientate alle comunità locali e ai tifosi o da essi organizzate.

Clausole Procedurali

Art. 12 Comunicazione di informazioni

Ciascuna Parte trasmette al Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, tutte le informazioni pertinenti sulle misure legislative e di altro tipo inerenti al calcio o ad altri sport, da essa adottate per conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifesta-

zioni sportive

1Ai fini della presente Convenzione è istituito il Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive (di seguito: «Comitato»).

2Ciascuna Parte della presente Convenzione può essere rappresentata in seno al Comitato da uno o più delegati dei principali enti governativi, preferibilmente dotati di responsabilità per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica nello sport, e dal PNIC. Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone di un voto.

3Ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa o Stato Parte della Convenzione culturale europea che non sia parte della presente Convenzione nonché qualsiasi Stato non membro che sia parte della Convenzione n. 120, può essere rappresentato in seno al Comitato in veste di osservatore.

4Il Comitato può invitare con decisione unanime qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che non sia parte della presente Convenzione o della Convenzione

n. 120 e qualsiasi organizzazione interessata ad essere rappresentata, a partecipare in veste di osservatore a una o più delle sue riunioni.

5Il Comitato è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Tiene la sua prima riunione entro un anno dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il proprio consenso a essere vincolati dalla Convenzione. Successivamente si riunisce almeno una volta all’anno. Si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda la maggioranza delle Parti.

6La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato.

7Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato redige il suo regolamento interno e lo adotta per consenso.