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Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 12 pagine

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4Il Comitato dei Ministri esamina l’emendamento proposto nonché qualsiasi parere sottoposto dal Comitato e può adottare l’emendamento con la maggioranza prevista dall’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa4.

5Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è trasmesso alle Parti ai fini della sua accettazione conformemente alle rispettive procedure interne.

6Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale di aver accettato l’emendamento.

Clausole finali

Art. 16 Firma

1La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati Parte della Convenzione culturale europea e di qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che abbia aderito alla Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (STE n. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985, prima della data di apertura alla firma della presente Convenzione.

2La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3Uno Stato Parte della Convenzione n. 120 non può depositare il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se non ha ancora denunciato la suddetta Convenzione o se non la denuncia contemporaneamente.

4Nel momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione conformemente al paragrafo precedente, uno Stato contraente può dichiarare che continuerà ad applicare la Convenzione n. 120 fino all’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 paragrafo 1.

Art. 17 Entrata in vigore

1La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 16.

2Per ogni Stato firmatario che esprime successivamente il suo consenso ad esserne vincolato, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

4 RS 0.192.030