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Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 12 pagine

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Art. 18 Adesione di Stati non membri

1Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, dopo aver consultato le Parti, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto a un seggio nel Comitato dei Ministri.

2Per ogni Stato che vi aderisce, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3Una Parte che non è membro del Consiglio d’Europa contribuisce al finanziamento del Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Ministri.

Art. 19 Effetti della Convenzione

1Nelle relazioni tra una Parte della presente Convenzione e una Parte della Convenzione n. 120 che non ha ratificato la presente Convenzione, continuano ad applicarsi gli articoli 4 e 5 della Convenzione n. 120.

2Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, se uno Stato ha denunciato la Convenzione n. 120 ma tale denuncia non ha ancora effetto al momento della ratifica della presente Convenzione, la presente Convenzione si applica conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 paragrafo 2.

Art. 20 Applicazione territoriale

1Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.

2Con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ogni Parte può, in seguito, estendere in qualsiasi momento l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore per tale territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3Ogni dichiarazione formulata in virtù dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 21 Denuncia

1Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.