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Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 12 pagine

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Art. 22 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea e a qualsiasi altro Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

a. ogni firma conformemente all’articolo 16;

b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione conformemente agli articoli 16 e 18;

c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 17 e 18;

d. ogni proposta di emendamento od ogni emendamento adottato conformemente all’articolo 15 e la data di entrata in vigore di questo emendamento;

e. ogni dichiarazione formulata conformemente alle disposizioni dell’articolo 20;

f. ogni denuncia notificata conformemente all’articolo 21;

g. ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Saint-Denis, il 3 luglio 2016, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copie certificate ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, a ogni Stato Parte della Convenzione culturale europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)