Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 4 pagine
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Revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia
sussidi federali (cpv. 1). Questo principio si spiega con il fatto che si vuole evitare che la
Confederazione si riprenda con gli emolumenti ciò che ha concesso con i contributi. Pertanto nella nuova ordinanza sull'energia esso rimane invariato. Per quanto concerne le procedure relative alla concessione di contributi per la prospezione e di garanzie per la geotermia, tanto nell'ambito della prospezione che della costruzione di impianti geotermici, si impone tuttavia una deroga a tale
principio. Il trattamento delle relative domande richiede infatti molto tempo; la riscossione di un
congruo emolumento garantisce che siano presentate solamente domande realmente necessarie e complete.
Art. 10 Emolumenti nel settore dell'energia in generale
L'articolo viene completato con una disposizione (lettera a), in quanto la disposizione contenuta nell'attuale articolo 3s capoverso 6 OEn, secondo cui il rilascio di determinate informazioni nell'ambito della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia e per la rimunerazione unica può essere soggetto a un emolumento, viene spostata nell'OE-En. Vista la nuova ripartizione delle competenze, la disposizione assume significato anche per l'organo di esecuzione. Inoltre le modifiche nell'assetto dei diversi sistemi di promozione modificano a loro volta il campo di
applicazione.
Art. 13c Emolumenti nell’ambito delle convenzioni sugli obiettivi
La disposizione viene adeguata a livello redazionale e ripresa sostanzialmente senza modifiche a livello materiale.
Art. 14a Emolumenti nel settore della geotermia
Gli emolumenti possono essere riscossi già al momento della presentazione di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia o di un contributo per la prospezione. Questo principio e l'ammontare massimo degli emolumenti stabilito garantiscono che l'Ufficio federale dell'energia (UFE) si occupi solamente delle domande fondate e complete e non debba svolgere o far effettuare
accertamenti complessi e alla fine inutili per domande che invece non adempiono tali criteri.
L'ammontare massimo stabilito per gli emolumenti è da intendersi per ciascuna domanda, considerato anche che le domande per contributi per la prospezione o l'esplorazione non vengono presentate simultaneamente.
Art. 14b Riscossione di emolumenti da parte dell'organo di esecuzione
L'organo di esecuzione copre con gli emolumenti i costi che deve sostenere nel quadro dei compiti di esecuzione relativi alle garanzie di origine. L'ammontare degli emolumenti è fissato in base al
dispendio di tempo effettivo per l'esecuzione (cfr. art. 3 cpv. 2). Poiché questo può variare in base ai singoli compiti e alle circostanze concrete (ad es. tipo di impianto), l'ordinanza non prevede un
tariffario preciso. Pertanto vi è un certo margine di manovra. La determinazione degli emolumenti sottostà alla vigilanza dell'UFE. Se quest'ultimo rileva degli abusi, ad esempio la riscossione di
emolumenti eccessivi, può ricorrere ai mezzi di cui dispone nel quadro della sua funzione di vigilanza.