Progetto

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Art. 13a Costi computabili dei sistemi di misurazione, controllo e regolazione

Per costi computabili si intendono:

a. i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di misurazione secondo la presente ordinanza;

b. i costi del capitale e costi d'esercizio dei sistemi di controllo e regolazione che sono necessari per garantire un esercizio stabile della rete;

c. i costi del capitale e costi d'esercizio dei sistemi di controllo e di regolazione che vengono impiegati per un esercizio efficiente con il consenso del consumatore finale o del produttore; e

d. la rimunerazione per il controllo e la regolazione che viene versata a un consumatore finale o a un produttore, sulla base di una convenzione finalizzata all'esercizio efficiente.

Art. 15 cpv. 2 lett. b

2 Fattura ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, proporzionalmente all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi:

b. i costi per i potenziamenti della rete necessari all’immissione di energia proveniente dagli impianti secondo gli articoli 15 e 19 LEne8.

Art. 18 cpv. 1bis e 2

1bis All’interno di un livello di tensione, i consumatori finali con profili di acquisto comparabili costituiscono un gruppo di clienti. Per i consumatori finali con un impianto di potenza allacciata inferiore o uguale a 15 kVA è consentito un solo gruppo di clienti.

2 A livelli di tensione inferiori a 1 kV, per immobili usati tutto l'anno, la tariffa per l'utilizzazione della rete per i consumatori finali deve consistere per almeno il 70 per cento in una tariffa di lavoro non decrescente (ct./kWh ). I gestori di rete e i consumatori finali possono concordare una quota della tariffa di lavoro inferiore sempre che abbiano installato dispositivi di misurazione della potenza.

Art. 22 cpv. 3

3 I potenziamenti della rete che si rendono necessari per l'immissione dell'energia proveniente da impianti conformemente agli articoli 15 e 19 LEne9 fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.

Art. 23 cpv. 5, 24, 24a, 24b e 25

Abrogati

(Gli artt. 24a e 24b sono entrati in vigore il 1º gennaio 2017)

Art. 26 cpv. 3

3 I produttori i cui impianti immettono in rete elettricità secondo gli articoli 15 e 19 LEne10 e che vendono alla società nazionale di rete la fornitura fisica di elettricità o parte di essa come energia di regolazione non ricevono per questa elettricità nessuna rimunerazione supplementare secondo gli articoli 15 e 19 LEne.

Art. 27 cpv. 4 e 5

4 Prima di emanare le direttive di cui agli articoli 3 capoversi 1 e 2, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 8b, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 17 e 23 capoverso 2, i gestori di rete consultano in particolare i rappresentanti dei consumatori finali e dei produttori. Pubblicano le direttive su un sito Internet unico liberamente accessibile. Se non riescono ad accordarsi su queste direttive in tempo utile o se queste non sono adeguate, l’UFE può emanare disposizioni di esecuzione in questi settori.

5 Per il ricorso a organizzazioni private si applica per analogia l'articolo 67 LEne11.

Art. 29

Abrogato

Sezione 4a:

Disposizione transitoria della modifica del xx.xx.xxxx

Art. 31e Disposizione transitoria della modifica del XX.XX.XXXX

1 I dispositivi di misurazione già installati al momento dell'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8a, possono essere utilizzati per al massimo sette anni dopo l'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx. In questo periodo transitorio, il gestore di rete decide quando intende dotare un tale dispositivo di misurazione di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a. In ogni caso, sono tenuti a munirsi di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a i

8 RS 730.0

9 RS 730.0

10 SR 730.0

11 RS 730.0