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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 4 pagine
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4. rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico;
b. un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata di dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e
c. un sistema di trattamento dei dati installato presso il gestore di rete che:
1. gestisce tutti i contatori di elettricità del gestore di rete di cui alla lettera a;
2. tratta i dati, segnatamente li consulta, li plausibilizza e crea valori sostitutivi;
3. consente ai consumatori finali e ai produttori di consultare i valori dei loro profili di carico e ulteriori dati di misurazione mediante un portale Internet per i clienti.
3 L'interazione fra gli elementi di un sistema di misurazione intelligente permette di:
a. identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità;
b. aggiornare a distanza i software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 2 lettera a;
c. fornire al gestore di rete i dati sullo stato della rete in tempo utile;
d. integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e regolazione intelligenti; e
e. individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità.
Art. 8b Esame della conformità
1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti che sono stati sottoposti a un esame della conformità.
2 Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità dell'esame.
3 La valutazione della conformità deve essere effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo l'ordinanza del 17 giugno 19966 sull'accreditamento e sulla designazione.
Art. 8c Sistemi di controllo e regolazione intelligenti
1 Il gestore di rete può utilizzare, ai fini di un esercizio efficiente della rete, i sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali e i produttori solo con il loro consenso. I consumatori finali e i produttori accordano insieme al gestore di rete l'estensione dell'accesso e una rimunerazione adeguata e appropriata.
2 In assenza di questo consenso, i gestore di rete può utilizzare sistemi di controllo e di regolazione intelligenti se è necessario per garantire l'esercizio stabile della rete. Tale intervento ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore di rete informa i consumatori finali e i produttori almeno una volta all'anno o su richiesta in merito agli interventi ai sensi del presente paragrafo.
3 Il gestore di rete pubblica su un sito Internet liberamente accessibile le informazioni rilevanti per la conclusione di un contratto sul controllo e la regolazione, nonché i metodi di calcolo di una rimunerazione.
4 Il gestore di rete consente ai terzi un accesso non discriminatorio ai sistemi di controllo e di regolazione intelligenti purché i requisiti tecnici e aziendali siano adempiuti e i costi del capitale e costi d'esercizio per tali sistemi siano computati come costi di rete. Il gestore di rete pubblica tali requisiti su un sito Internet liberamente accessibile.
Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, controllo e regolazione intelligenti
1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, controllo e regolazione intelligenti, per i seguenti scopi:
a. profili di personalità e dati personali in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro ed efficiente e per la pianificazione della rete;
b. profili di personalità e dati personali in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete e della rimunerazione per l'accesso ai sistemi di controllo e di regolazione.
2 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, controllo e regolazione intelligenti alle seguenti persone:
a. profili di personalità e dati personali in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: i partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3;
b. le informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati.
3 I dati personali e i profili della personalità vengono distrutti dopo 12 mesi, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.
4 Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo ogni 15 minuti, sempre che l'esercizio sicuro ed efficiente della rete non richieda una lettura più frequente.
5 Il gestore di rete garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, controllo e regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 8–10 dell'ordinanza del 14 giugno 19937 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute.