Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine
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prestazioni stazionarie e ambulatoriali, visto che già oggi sono gli assicurati – e non i Cantoni
– a pagare per le conseguenze della pianificazione ospedaliera cantonale.
Curafutura ritiene che i termini di «tasso di occupazione» e «mobilità dei pazienti», che i Cantoni devono considerare per fissare il numero massimo di fornitori di prestazioni, non sono formulati in modo sufficientemente chiaro.
Pazienti e utenti
DVSP aderisce pienamente all’avamprogetto. I Cantoni devono poter continuare ad essere competenti per limitare le autorizzazioni in modo da contenere l’aumento dei costi. Inoltre, DVSP constata con soddisfazione che i pazienti sono integrati nel processo di determinazione dei numeri massimi.
Inclusion Handicap cita alcuni studi in base ai quali vi sarebbero lacune nell’offerta di cure psichiatriche-psicoterapeutiche per pazienti adulti in determinate regioni e per determinate forme di offerta e gruppi destinatari come pure in relazione all’impiego delle risorse e alla collaborazione tra professionisti. Ritiene che le misure per contenere i costi sanitari non debbano in nessun caso acuire le lacune nell’offerta di cure. Questo rischio sembra però sussistere se i Cantoni, come proposto, devono tener conto del tasso di occupazione dei fornitori di prestazioni e della mobilità dei pazienti e coordinarsi con gli altri Cantoni per determinare il tetto massimo, mentre la legge non reca precisazioni in merito. La legge dovrebbe stabilire che per fissare eventuali numeri massimi i Cantoni devono documentare una copertura sufficiente della popolazione nel campo di specializzazione considerato.
4.5.2 Pareri sull’articolo 55a, capoverso 1
Cantoni
Pur sostenendo espressamente il principio su cui poggia la disposizione, CDS e i Cantoni AI, BE, BS, GR, OW, SO, SZ, TG, TI, UR e ZH propongono che la limitazione delle autorizzazioni possa riferirsi non solo a uno o più campi di specializzazione ma anche a determinate regioni di un Cantone (proposta formale di CDS: «in alcuni Comuni»). Può infatti succedere che in una regione l’offerta sia eccedentaria, mentre in un’altra sia lacunosa.
A titolo sussidiario, CDS e i Cantoni AI, BE, BS, OW e TI chiedono che il Cantone possa definire ulteriori criteri per il rilascio dell’autorizzazione (nuovo capoverso 1bis).
Secondo AG sarà praticamente impossibile prendere in considerazione i medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali.
CLASS, GE e NE accolgono la disposizione ma auspicano che i Cantoni possano definire altri criteri generali di economicità e di qualità per il rilascio dell’autorizzazione.
NE constata che, per soddisfare i criteri di cui al capoverso 2, la definizione dei numeri massimi genererà un carico di lavoro considerevole per le autorità sanitarie cantonali, che dovranno far capo a risorse specializzate.
VD chiede che il tetto massimo possa essere fissato anche per singoli distretti per un dato campo di specializzazione.
CDS e i Cantoni di AI, BE, BS, OW, TG, ZG e ZH chiedono di allineare la terminologia («attività dipendente o indipendente») del capoverso 1 lettera a quella della LPMed rivista (sotto la propria responsabilità o no), o quantomeno di chiarire nel rapporto esplicativo se si tratta dell’indipendenza dal punto di vista delle assicurazioni sociali o della responsabilità professionale.
ZG chiede di introdurre una gestione strategica a livello regionale come pure la possibilità di imporre altre limitazioni (di natura professionale, temporale e geografica).
Partiti politici rappresentati all’Assemblea federale
CVP chiede che la limitazione delle autorizzazioni possa riferirsi anche a determinate regioni di un Cantone e non solo a uno o più campi di specializzazione medica. Per FDP è giusto che