Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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3. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

3.1 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali

Molte delle proposte modifiche dell’OAsi 1 sono volte a precisare le nuove disposizioni di legge per velocizzare le procedure d’asilo, le quali non hanno ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale giacché costituiscono discipline squisitamente procedurali. L’OAsi 1 contiene anche disposizioni riguardanti i centri della Confederazione in cui in futuro sarà espletata la maggior parte delle procedure d’asilo fino al passaggio in giudicato della decisione sull’asilo. Queste disposizioni contengono in particolare norme squisitamente esecutive e tecniche riguardanti la durata del soggiorno dei richiedenti l’asilo (art. 14 AP-OAsi 1) oppure l’assegnazione di richiedenti l’asilo renitenti a centri speciali (art. 15 AP-OAsi 1).

L’OAsi 1 disciplina altresì la ripartizione e l’attribuzione dei richiedenti l’asilo sui e ai Cantoni nonché la compensazione per prestazioni speciali dei Cantoni di ubicazione dei centri della Confederazione (art. 21 AP-OAsi 1). Trattasi anche qui di norme che non si ripercuotono né sulle finanze né sugli effettivi di personale della Confederazione. Grazie all’attuazione del modello di compensazione sarà inoltre garantito che i Cantoni che ospitano dei centri della Confederazione o un aeroporto e che in quanto tali forniscono prestazioni speciali beneficino di un pertinente sgravio (meno attribuzioni in vista della procedura ampliata), cosicché tutti i Cantoni concorrano in egual misura (sotto forma di prestazioni finanziarie o materiali) all’esecuzione dei compiti inerenti il settore dell’asilo.

L’OAsi 1 stabilisce anche a quali condizioni è lecito derogare dal principio secondo cui il Cantone di ubicazione del centro della Confederazione è competente per l’esecuzione dell’allontanamento dei richiedenti l’asilo che soggiornano in quel centro (art. 46 cpv. 1bis nLAsi). I Cantoni che, ospitando un centro della Confederazione o un aeroporto, forniscono prestazioni speciali, devono beneficiare di un pertinente compenso sotto forma di una congrua riduzione del numero di attribuzioni di richiedenti l’asilo per l’espletamento della procedura ampliata (art. 21 cpv. 5 OAsi 1). Sono consentite deroghe al principio della competenza del Cantone di ubicazione per l’esecuzione degli allontanamenti unicamente laddove il Cantone di ubicazione non sia in grado di esaurire interamente questa compensazione assegnatagli a titolo delle prestazioni speciali da esso fornite in quanto Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione (art. 34 AP-OAsi 1). Siccome il trasferimento della competenza comporta anche un trasferimento del pertinente compenso per prestazioni speciali al nuovo Cantone chiamato a eseguire gli allontanamenti, la disposizione derogatoria non comporta conseguenze finanziarie o in termini di personale. Del resto non si tratta di un compenso finanziario ma di un compenso corrisposto sotto forma di una riduzione del numero di richiedenti l’asilo attribuiti in vista della procedura ampliata.

Nemmeno la disciplina secondo cui, in caso di sovraccarico di un Cantone di ubicazione, i Cantoni di una regione possono offrirsi mutuo sostegno all’esecuzione degli allontanamenti nel quadro di pertinenti accordi influisce sulle finanze o sulle risorse di personale della Confederazione (art. 34a AP-OAsi 1). Il compenso per i Cantoni che forniscono un sostegno può essere corrisposto in denaro oppure sotto forma di cessione della compensazione per prestazioni speciali conformemente all’articolo 21 capoverso 5 AP-OAsi 1 (riduzione del numero di persone attribuite in vista della procedura ampliata) ed è oggetto di un pertinente accordo tra i Cantoni della regione in questione.

Infine sono integrate nell’OAsi 1 anche disposizioni vertenti sul potenziamento della protezione giuridica, le quali contengono precisazioni delle pertinenti disposizioni contenute nel progetto per velocizzare le procedure d’asilo e costituiscono necessarie disposizioni esecutive inerenti la protezione giuridica nel quadro della procedura ampliata. L’indennizzo per la protezione giuridica è corrisposto a titolo forfettario ed è disciplinato nel quadro di un pertinente accordo (art. 102l cpv. 2 nLAsi), pertanto anche queste disposizioni esecutive sono esenti da conseguenze finanziarie o in termini di personale.