Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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Articolo 15 capoverso 4 (abrogato)

In futuro la SEM non ordinerà più le carcerazioni secondo il diritto in materia di stranieri. Di norma la carcerazione in vista del rinvio coatto dai centri della Confederazione sarà ordinata dal Cantone di ubicazione (del centro di partenza). La SEM, ovvero il DFGP non avrà più la necessità di poter stipulare con i Cantoni convenzioni sull’utilizzo di posti cantonali di carcerazione. Il capoverso 4 può pertanto essere abrogato.

Articolo 15a rubrica e capoverso 1 lettere g e h (nuove)

Comunicazione di dati riguardanti la carcerazione amministrativa

Finora non occorreva una rubrica per l’articolo 15a OEAE giacché l’articolo in questione era l’unica disposizione della sezione 1a (Rilevamento di dati nell’ambito delle misure coercitive). Con l’integrazione di un nuovo articolo 15b AP-OEAE nella sezione, la disposizione ottiene una rubrica.

La disposizione è peraltro integrata mediante due nuove lettere g e h vertenti, rispettivamente, sul luogo dell’incarcerazione e sulla durata della carcerazione. Nel nuovo sistema d’informazione E-Retour saranno registrati tutti i processi del ritorno, ovvero della partenza. Vi saranno pertanto registrati anche il luogo dell’incarcerazione e la durata della carcerazione, in modo tale che la SEM possa calcolare correttamente le spese di partenza. A questo riguardo rimandiamo alla disposizione dell’articolo 109g capoverso 2 lettera 1 AP-LStr (procedura di consultazione concernente adeguamenti della LStr [Norme procedurali e sistemi d’informazione]).

Articolo 15f capoverso 1 lettera d

Occorre precisare che, nel quadro del monitoraggio della consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione, dev’essere rispettata la sovranità di tali autorità. Tutte le parti coinvolte devono conformarsi alle eventuali prescrizioni o normative delle autorità dello Stato di destinazione afferenti alla consegna all’aeroporto.

Articolo 15g capoverso 2

Il capoverso è riformulato in disposizione potestativa, giacché non è imperativo concludere convenzioni con i terzi incaricati del monitoraggio delle esecuzioni. Al momento la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) assume questo compito in virtù del proprio mandato legale, pertanto non è stato necessario stipulare una pertinente convenzione.

Articolo 15k capoverso 3

L’espressione «alloggi della Confederazione» è sostituita mediante «centri della Confederazione».

Titolo prima dell’articolo 26f (nuovo)

Sezione 2b: Esecuzione a tappe dell’allontanamento o dell’espulsione (nuovo)

L’integrazione del nuovo articolo 26f (nuovo) richiede l’aggiunta di un nuovo titolo.

Articolo 26f (nuovo)

Il tenore corrisponde a quello dell’articolo 34 capoverso 1 OAsi 1. La disposizione è parzialmente abrogata nel quadro degli adeguamenti di ordinanze per l’attuazione dell’iniziativa espulsioni (art. 34 cpv. 2 OAsi 1). I capoversi 1 e 1bis, che disciplinano l’esecuzione a tappe dell’allontanamento nel quadro della procedura d’asilo, sono mantenuti e trasferiti dall’OAsi 1 all’OEAE. I pertinenti principi si applicano anche al settore dell’esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni e delle espulsioni giudiziarie conformemente al diritto degli stranieri.