Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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Articolo 2a (nuovo) Colloquio sulla partenza
Ad capoverso 1
Il principio secondo cui, affinché la SEM sostenga un Cantone nell’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, occorre svolgere almeno un colloquio sulla partenza è ora codificato esplicitamente a livello di ordinanza. Si tratta in primo luogo del sostegno in vista dell’acquisizione dei documenti e dell’organizzazione della partenza di persone rientranti nel settore dell’asilo alloggiate in strutture cantonali nel quadro della procedura ampliata. Su incarico del Cantone, la SEM fornisce un aiuto all’esecuzione anche per quanto riguarda le persone rientranti nel settore degli stranieri. In questi casi soltanto il Cantone svolge il colloquio sulla partenza. Ciò è conditio sine qua non per ottenere un aiuto all’esecuzione da parte della SEM.
Ad capoverso 2
Nella procedura celere (art. 26c nLAsi) occorre svolgere un primo colloquio sulla partenza subito dopo l’emanazione della decisione di prima istanza. All’occorrenza possono essere svolti ulteriori colloqui sulla partenza dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, segnatamente in vista della disposizione di eventuali misure coercitive. La SEM provvede affinché le informazioni scaturite dai colloqui sulla partenza svolti entro la sua competenza siano inoltrate alle autorità cantonali competenti per l’esecuzione dell’allontanamento.
In linea di massima la competenza per i colloqui sulla partenza nella procedura celere incombe alla SEM. Per motivi organizzativi la SEM può convenire con le autorità competenti del Cantone di ubicazione di un centro di partenza che i colloqui siano svolti da collaboratori cantonali.
Ad capoverso 3
Nella procedura Dublino (art. 26b nLAsi) il colloquio sulla partenza è svolto dopo la notificazione della decisione di non entrata nel merito di prima istanza. In questo contesto il colloquio non è svolto in vista dell’acquisizione dei documenti, bensì in primo luogo al fine di garantire la successiva consegna allo Stato Dublino competente e la disposizione di eventuali misure coercitive.
In linea di massima la competenza per i colloqui sulla partenza incombe all’autorità cantonale competente. Per motivi organizzativi detta autorità può tuttavia convenire con la SEM che i colloqui siano svolti dalla SEM.
Ad capoverso 4
Il presente capoverso elenca i principali ambiti tematici che possono essere oggetto del colloquio sulla partenza. Con il colloquio sulla partenza ci si propone di rendere attento l’interessato alla gravità della situazione e di informarlo in merito ai suoi diritti e ai suoi obblighi. Si tratta altresì di ottenere le necessarie informazioni in vista del processo di acquisizione dei documenti e di partenza. La SEM, ovvero le autorità cantonali di migrazione e di polizia competenti abbisogna(no) di queste informazioni per avviare ulteriori iter procedurali quali per esempio una comparizione all’ambasciata, un’audizione alla centrale, l’organizzazione della partenza (per via aerea) o la disposizione di misure coercitive di diritto degli stranieri. L’elenco non è esaustivo. In funzione della situazione può essere opportuno ampliare o ridurre gli ambiti tematici trattati nel quadro del colloquio sulla partenza, per esempio ove le informazioni necessarie siano già disponibili o possano essere ottenute in altro modo (in particolare le informazioni sullo stato di salute). Per garantire un’attuazione quanto più possibile unitaria a livello svizzero, la SEM disciplinerà i dettagli e le competenze riguardanti i colloqui sulla partenza a livello di istruzioni, precisandone gli iter e le particolarità in funzione delle tipologie di procedure e della fase procedurale.