Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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Articolo 3b (nuovo) Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione

amministrativa

Il colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa per persone rientranti nel settore dell’asilo è tuttora retto nell’OAsi 2 sotto la denominazione di «colloquio sulla partenza» (art. 59aterOAsi 2). Il cambiamento di denominazione è finalizzato a delimitare questo colloquio rispetto al colloquio sulla partenza di cui all’articolo 2a AP-OEAE. L’integrazione nell’OEAE (simultaneamente allo stralcio nell’OAsi 2) è dettata da considerazioni squisitamente sistematiche e materiali.

Ad capoverso 1

Contrariamente all’articolo 59atercapoverso 1 OAsi 2, la presente disposizione prevede la possibilità di svolgere un colloquio di consulenza sia con persone rientranti nel settore dell’asilo sia con persone rientranti nel settore degli stranieri ove vi sia motivo di ritenere che grazie al colloquio e in concomitanza con eventuali incentivi finanziari la persona possa essere indotta a collaborare con le autorità, ad accettare di partire volontariamente e in questo modo a porre fine alla carcerazione ovvero a ridurne la durata.

Ad capoverso 2

Le basi riguardanti l’importo e il versamento delle spese di viaggio e di partenza a persone rientranti nel settore dell’asilo sono oggetto dell’articolo 59a capoverso 2bisAP-OAsi 2, ovvero dell’articolo 59abisAP-OAsi 2. La possibilità di un sostegno finanziario corrispondente nel settore degli stranieri è retta dal diritto cantonale.

Ad capoverso 3

La formulazione riprende il contenuto dell’articolo 59atercapoverso 2 OAsi 2.

Articolo 4 Acquisizione dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi

giuridici ordinari e straordinari

Il primo capoverso della disposizione di ordinanza vigente dovrebbe concretizzare l’articolo 97 capoverso 2 LAsi. Tuttavia l’obiettivo non è raggiunto giacché il tenore della disposizione esecutiva non è chiaro. Il fatto che la domanda d’asilo sia stata rifiutata non significa automaticamente che sia negata la qualità di rifugiato. Una domanda d’asilo può essere rifiutata nonostante il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 53 LAsi). In questo caso è ordinata l’ammissione provvisoria e ci si astiene pertanto dall’avviare la procedura di acquisizione dei documenti. Il capoverso 1 va pertanto abrogato. L’articolo 97 capoverso 2 LAsi indica con sufficiente chiarezza il momento a partire dal quale può essere avviata la procedura di acquisizione dei documenti, pertanto non occorre una precisazione a livello di ordinanza. È invece mantenuto il tenore del capoverso 2 vigente.

A fronte dell’abrogazione del capoverso 1 è modificata la rubrica della disposizione, la quale verte ora esclusivamente sulla necessità di accertare se in linea di principio sia possibile avviare, ovvero proseguire la procedura di acquisizione dei documenti nonostante il ricorso a rimedi giuridici ordinari o straordinari (domanda di riesame), fatto salvo l’articolo 97 capoverso 1 LAsi.

Articolo 5 capoversi 1 e 3

La nuova formulazione dei capoversi 1 e 3 è più completa di quella del diritto vigente. Nel quadro dell’organizzazione della partenza, in particolare dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, la SEM può collaborare non solo con i servizi competenti del DFAE, le compagnie aeree e agenzie private, bensì anche con altri dipartimenti e uffici federali (in particolare il DDPS, ovvero fedpol), con le autorità competenti di Stati dell’UE, ovvero di Stati Schengen e di Stati terzi oppure, per esempio, anche con istituzioni europee quali la nuova Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. In questo modo la SEM ha la possibilità di noleggiare i mezzi di trasporto necessari per l’esecuzione degli allontanamenti, oppure di utilizzare mezzi di trasporto della Confederazione o di partecipare ad azioni di rimpatrio congiunte a livello internazionale.