Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 11 rubrica, capoversi 1 lettere a-c e d-f (nuove) nonché 2-4

Servizio all’aeroporto (swissREPAT)

Ad capoverso 1

Il servizio all’aeroporto swissREPAT è l’organizzazione della SEM che assicura le partenze presso gli aeroporti intercontinentali di Zurigo e Ginevra. swissREPAT ha il mandato di supportare i Cantoni, il Principato del Liechtenstein e diversi uffici della Confederazione nell’esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni, delle espulsioni giudiziarie e delle estradizioni di persone straniere per via aerea. Il sostegno di swissREPAT riguarda sia i ritorni volontari sia i ritorni coatti. A fronte delle mutate condizioni quadro nel settore dei ritorni per via aerea, negli ultimi anni swissREPAT ha progressivamente potenziato le proprie prestazioni. Le lettere a-c vigenti sono state parzialmente riformulate e maggiormente precisate. L’elenco dei compiti non è tuttavia esaustivo nemmeno nella disposizione modificata.

Ad capoverso 1 lettera a

La presente lettera precisa le competenze per quanto riguarda la fissazione dei livelli di esecuzione. Il Cantone competente notifica alla SEM (swissREPAT), in vista della prenotazione del volo, la persona tenuta a lasciare la Svizzera. Il Cantone in questione definisce il livello di esecuzione. In virtù della documentazione cantonale di iscrizione, la SEM (swissREPAT) procede a un esame dei rischi. Alla luce dei risultati di questo esame e in virtù delle prescrizioni in materia di sicurezza della compagnia aerea in questione, swissREPAT fissa definitivamente il livello di esecuzione d’intesa con le autorità di polizia cantonali competenti.

Ad capoverso 1 lettera b

Non appena è nota la data del ritorno accompagnato, swissREPAT convoca il personale che assicura la scorta medica, di polizia e sociale in vista del ritorno concreto. Da questo momento swissREPAT assume l’intera responsabilità per il coordinamento dei preparativi in vista della partenza da parte delle persone che compongono le diverse scorte.

Ad capoverso 1 lettera d

In previsione di un volo speciale, swissREPAT sollecita diverse offerte per la messa a disposizione di un velivolo. Una volta stabiliti il velivolo e la data del ritorno, swissREPAT convoca il personale per la scorta di polizia, medica e sociale nonché il personale per l’organizzazione di terra presso l’aeroporto di partenza.

Ad capoverso 1 lettera e

La consulenza abbraccia tutti i settori e tutte le questioni connessi con l’organizzazione della partenza, segnatamente gli iter e le modalità della partenza.

Ad capoverso 1 lettera f

swissREPAT versa alle persone rientranti nel settore dell’asilo cui è stato concesso un aiuto al ritorno o cui sono state concesse spese di partenza o di viaggio la somma corrispondente all’aeroporto di partenza.

Ad capoversi 2-4

Vedi commento ad articolo 11a.

Articolo 11a (nuovo) Prestazioni all’aeroporto

A fronte delle modificate condizioni quadro per quanto riguarda l’organizzazione del ritorno coatto per via aerea, le prestazioni all’aeroporto, che possono essere oggetto di accordi tra la SEM e le autorità cantonali competenti o i terzi incaricati, devono essere riformulate o meglio precisate (cpv. 1 lett. a-e) e codificate in una nuova disposizione a sé stante. Finora le pertinenti basi erano codificate nell’articolo 11 capoversi 2-4 OEAE. I capoversi 2-4 dell’articolo 11a AP-OEAE riprendono senza modifiche i capoversi 2 (ultimo periodo) a 4 dell’articolo 11 OEAE vigente.